In tema di società di capitali, il regime delle nullità delle deliberazioni diverge profondamente rispetto all’ordinaria disciplina civilistica in ambito negoziale.
La specifica normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 2332 c.c., che definisce il regime della nullità delle società; dalla lettura della suindicata norma si evince che:
L’iscrizione nel registro delle imprese come momento determinante ai fini dell’esistenza ed efficacia della società affetta da causa di nullità.
L’iscrizione nel registro delle imprese della società affetta da nullità può considerarsi uno spartiacque tra le società affette da nullità non passibili di sanatoria (non iscritte nel r. i.) da quelle invece che seppur affette da causa di nullità risultano sanabili dalla quale si determineranno dei particolari effetti (iscritte nel r. i.).
Infatti, mentre la pronuncia di nullità dell’atto costitutivo avvenuta prima dell’iscrizione nel registro delle imprese determina l’inefficacia originaria e definitiva dell’atto, al contrario la pronuncia di nullità della società iscritta nel registro delle imprese produce effetti analoghi a quelli derivanti dall’accertamento di una causa di scioglimento e si determina l’apertura del procedimento di liquidazione: “la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori, ponendo così la società in stato di liquidazione”.
Orbene, la società dichiarata nulla in fase di liquidazione deve considerarsi esistente non solo per il passato ma anche per il futuro fino alla conclusione della fase di liquidazione e di estinzione.
In tale fase gli organi societari, nonostante la sussistenza del vizio di nullità, sono esistenti e funzionanti secondo l’ordinaria disciplina dettata per ciascun tipo sociale e potranno intrattenere rapporti validi non soltanto con i soci ma anche rapporti atti a gestire e a mantenere l’organizzazione sociale.
Questo ampio potere riconosciuto agli organi sociali della società dichiarata nulla e in fase di liquidazione determina la possibilità di adottare delibere legittime ed omologabili che abbiano ad oggetto le opportune modifiche statutarie, anche tali da sanare il vizio di cui all’art. 2332 c.c..
Il recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano
La questione in esame è stata recentemente affrontata e risolta nel senso riferito dal Consiglio Notarile di Milano: con la massima n. 197 del 2021, i notai milanesi hanno affrontato il tema delle società nulle e della possibile sanatoria mediante la modificazione dello statuto mediante delibera assunta dagli organi sociali affermando il seguente orientamento: “Le modificazioni statutarie di S.p.a. o S.r.l. iscritte nel registro delle imprese, pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. sono legittime e omologabili, non essendoci ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie con la sussistenza di un vizio di nullità. Dopo la sentenza che dichiara la nullità e nomina i liquidatori, le modificazioni statutarie eventualmente deliberate dagli organi competenti sono legittime e omologabili subordinatamente alla loro compatibilità con lo stato di liquidazione.”