È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021 il decreto legge n. 127/2021 con il quale il Governo ha introdotto l’obbligo per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, di accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del green pass.
Più precisamente il nuovo decreto legge prevede che:
Restano in ogni caso esclusi dall’obbligo coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Spetta ai datori di lavoro, entro il prossimo 15 ottobre, tenendo conto delle modalità individuate con DPCM 17/06/2021, definire come effettuare le verifiche del green pass, che possono avvenire anche a campione, prevedendo, nel limite del possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale (quindi per iscritto) i soggetti incaricati dell’accertamento della violazione dell’obbligo.
Secondo il provvedimento del Governo, i lavoratori che comunicano di non essere in possesso del green pass ovvero che risultino privi della certificazione verde al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati senza percepire la retribuzione o altro compenso fino alla esibizione del green pass ed in ogni caso fino al termine dello stato emergenziale (31 dicembre 2021). La violazione dell’obbligo del green pass, comunque non comporta conseguenze disciplinari e non fa venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nelle imprese più piccole, con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro considera assente ingiustificato il lavoratore e dopo il quinto giorno successivo alla mancata presentazione del green pass, può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta (quindi per una massimo di 20 giorni) e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio vengono richiamate le sanzioni previste dal DL 19/2020. In particolare il datore di lavoro che non controlla il rispetto dell’obbligo del green pass è punito con la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000. La sanzione è raddoppiata (Euro 800 – Euro 2.000) in caso di reiterazione. Se la violazione è commessa con l’utilizzo di un veicolo (quindi sui mezzi di trasporto) la sanzione amministrativa va da Euro 533 a Euro 1.333.
È possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, commi 1, 2 e 2.1 del d.lgs. n. 285 del 1992). Conseguentemente, ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l’illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione.
Invece il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere il green pass è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 1.500 a cui si aggiungono le eventuale sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva applicata. Poiché viene richiamato l’art. 4, c. 1 del DL 19/2020, si ritiene che trovi applicazione anche la sanzione maggiorata di un terzo se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo. Quindi la sanzione amministrativa sarà da Euro 800 a Euro 2.000.