Il Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, contiene, tra l’altro, una modifica legislativa all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 463/1983, con la quale ha sostituito la misura delle sanzioni irrogate ai datori di lavoro che non hanno versato, anche solo parzialmente, le ritenute previdenziali.
La normativa sull’omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte dei datori di lavoro ha subito più modifiche nel corso degli anni. Ed infatti, fino al 2016, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, anche inferiori a 10.000 euro annui, era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Il legislatore del 2016 ha però, depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute inferiori o uguali a 10.000 euro, prevedendo che, in tal caso, l’omissione di versamento fosse sanzionata con l’irrogazione di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
Con la modifica del 2016, tuttavia, il legislatore aveva introdotto un trattamento sanzionatorio che avrebbe portato ad applicare trattamenti diversi per i trasgressori, atteso che, per ipotesi, il mancato versamento anche di un solo euro, avrebbe comportato l’irrogazione di una sanzione non inferiore ad euro 10.000 ( e quindi pari a 10.000 volte la ritenuta non versata) mentre, nel caso omissione di ritenute pari ad euro 10.000, la sanzione applicata sarebbe stata al massimo di euro 50.000 ( e quindi pari a soli 5 volte la ritenuta non versata).
Nell’ultimo biennio, abbiamo assistito a scenari apocalittici in quanto diversi datori di lavoro che magari non avevano versato anche solo pochi euro, si sono visti notificare ordinanze ingiunzioni di pagamento di minimo 16.666 euro per ciascuna annualità, arrivando facilmente a dover pagare importi cospicui, anche oltre i 100.000 euro, per omissioni di versamento non superiori a qualche centinaio di euro. Ciò ha generato un inevitabile contenzioso previdenziale innanzi al Giudice del lavoro, che, in fase cautelare ha, tendenzialmente, disposto la sospensione delle ordinanze impugnate.
La stessa INPS, ente che ha irrogato le sanzioni in questione, con un messaggio dello scorso anno, aveva già comunicato che le sanzioni minime dovevano essere rideterminate in diminuzione, prevedendo la possibilità, per le violazioni ante 2016, la possibilità di estinzione del procedimento sanzionatorio, con il pagamento entro 60 giorni della metà di quanto rideterminato.
Con il decreto lavoro, invece, è stata data una svolta a tale procedimento sanzionatorio, che ha modificato la misura delle sanzioni, sostituendo le precedenti sanzioni (da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000) con le nuove sanzioni che vanno da una volta e mezzo a quattro volte l’importo omesso. Il testo dell’art. 23 del decreto lavoro dispone, infatti, che:” le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».” Una sanzione sicuramente più equa che ha come base di determinazione della stessa, l’importo omesso della ritenuta previdenziale.
In questo modo, si legge nella relazione illustrativa del testo, con l’introduzione della norma che prevede un profilo sanzionatorio più mite, si potrà procedere direttamente ad infliggere la sanzione così rimodulata. Resta valido il procedimento di notifica delle diffide già operato dall’INPS.
Non possono essere, invece, recuperate le somme eventualmente già versate dai datori di lavoro a titolo di sanzione, in misura ridotta e prima dell’entrata in vigore del decreto lavoro. In tal caso, il rapporto sanzionatorio si considera esaurito.
Per le inadempienze riferite a periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, il decreto lavoro prevede che le violazioni possano essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del mancato adempimento.
Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Nessuna modifica è stata apportata alla disciplina legislativa afferente il mancato versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro per somme superiori ai 10.000 euro che, pertanto, integrano gli estremi del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino 1.032,91.
Vocati Sta s.r.l.