La scissione è uno strumento di riorganizzazione aziendale i cui elementi costitutivi sono stati rinvenibili fino ad oggi nella disciplina dell’art. 2506 c.c., e si caratterizza con l’assegnazione da parte di una società dell’intero o di parte del suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione (in caso di scissione parziale anche ad una sola società), e con la conseguente assegnazione delle relative azioni o quote ai suoi soci.
Con l’art. 3, comma 1, lett. p), l. 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), ed il successivo art. 51 del d.lgs. 19/2023, trova ingresso nel nostro ordinamento il nuovo art. 2506.1, c.c., teso a disciplinare la nuova fattispecie della scissione mediante scorporo: è ora possibile per una società assegnare parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività.
Tra le diverse forme di scissione riconducibili alla fattispecie tradizionale delineata dall’art. 2506 c.c. non era contemplato lo scorporo, in quanto esso è caratterizzato dall’assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria alla scissa, anziché ai soci di quest’ultima come richiede la predetta norma.
Non vi è dubbio pertanto che l’art. 2506.1 c.c. introduce una nuova tipologia di scissione che presenta le seguenti caratteristiche:
La qualificazione dello scorporo in termini di scissione consente, altresì, di ritenere applicabili oltre alle norme fiscali in tema di neutralità dell’operazione, le interpretazioni che si applicano in caso di operazioni straordinarie (fusioni o scissioni) cui partecipino società nel cui patrimonio sono presenti beni immobili. Per cui non è dovuta alcuna garanzia per evizione, non sono esercitabili le prelazioni legali, non vi è alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari, ma solo quello di voltura catastale, non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili, non vengono in rilievo le norme sulla prestazione energetica, non si applicano le norme sulla c.d. conformità catastale.
La nuova tipologia di scissione ex art. 2606.1 c.c., in definitiva, risulta caratterizzata dagli elementi tipici del conferimento di beni in sede di costituzione della società, qualificabile come scorporo soltanto se l’assegnazione ha ad oggetto una parte del patrimonio della scissa e quest’ultima diviene unico socio della beneficiaria, ed è soggetta alla generale disciplina della scissione, ma con alcune peculiarità.
Sotto altro profilo, bisogna anche considerare che la scissione mediante scorporo risulta una valida alternativa proprio all’acquisto di partecipazioni sociali derivante dalla sottoscrizione di capitale (in denaro o in natura) effettuata in sede di costituzione della società.
La differenza di disciplina del conferimento tradizionale rispetto alla scissione con scorporo risiede principalmente nell’obbligo di utilizzare la relazione di stima, senza che sia prevista l’opposizione dei creditori, e nelle conseguenti applicazioni procedimentali. Al contrario, nella scissione mediante scorporo, non sarà necessaria la relazione di stima prevista nel contesto dei tradizionali meccanismi di conferimento in natura in favore di società di nuova costituzione già previsti dagli artt. 2343, 2343-ter e 2465 del codice civile, ma vi sarà soggezione all’eventuale opposizione dei creditori ai sensi dell’art. 2503 c.c..
Da segnalare, quale ulteriore differenza di notevole rilevanza, la competenza all’assunzione della relativa decisione, in quanto la tradizionale operazione di conferimento ha, diversamente dalla scissione, carattere meramente gestorio, e quindi rimessa alla competenza dell’organo amministrativo della conferente, salvo i casi in cui l’operazione implichi l’assunzione di responsabilità illimitata nella società conferitaria ex art. 2361, comma 2, c.c. o una sostanziale modifica dell’oggetto sociale ex art. 2479, comma 2, n. 5 c.c.. Al contrario, la scissione per incorporazione dovrà essere deliberata nell’ambito delle procedure aggravate tipiche delle operazioni straordinarie, mediante il coinvolgimento dell’assemblea degli azionisti o dei soci, con le specifiche maggioranze applicabili.