Con una recente sentenza, la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano, ha “salvato” l’efficacia di un contratto preliminare di cessione di quote sociali nel quale era stata inserita tanto una caparra confirmatoria quanto una clausola penale, accogliendo la domanda dei promittenti alienanti volta ad ottenere la condanna del promissario acquirente resosi inadempiente.
L’organo Decidente ha, infatti, qualificato quale clausola penale la previsione contrattuale per la quale, in caso di inadempimento dell’accipiens, quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere non la restituzione del doppio di quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria ma solamente quanto ricevuto, osservando che:
Premettendo quanto sopra, il Tribunale ha qualificato la domanda degli attori di condanna al pagamento della parte residua di caparra confirmatoria ancora dovuta ai singoli venditori come pretesa, di natura risarcitoria, di ottenere il pagamento della penale (di pari importo della caparra confirmatoria), siccome cristallizzata dal contratto preliminare.
Nel contratto preliminare, i contraenti non inadempienti, possono scegliere di recedere dal contratto, e trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria ovvero, in alternativa, di avvalersi della facoltà prevista dall’’ultimo comma dell’art. 1385 c.c., ossia di chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno, rimedi che seguono le regole ordinarie. Considerato che i due rimendi sono alternativi tra loro, nel caso di inadempimento di una delle parti, l’altra parte può recedere dal contrato, trattenendo la caparra confirmatoria ovvero, in alternativa, agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto con risarcimento del danno (cfr. art. 1385, co. 2 e 3).
La sentenza esaminata è degna di nota in quanto enuncia il principio per cui i due istituti, quello della caparra confirmatoria e quello della clausola penale, possono coesistere all’interno di uno stesso contratto, attribuendo alla parte contrattuale non inadempiente una tutela maggiore.