È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 dello scorso 17 maggio il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
Nel dettaglio, vediamo le principali novità introdotte, soffermandoci principalmente su quelle riservate alle imprese:
- Rafforzamento crediti di imposta alle imprese per energia elettrica e gas (Art.2 -3).
In primo luogo vengono potenziati diversi crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l’aliquota del credito di imposta per le imprese non gasivore di cui all’art. 4 del D.L. n. 21/2022, fissata nella misura del 20%, è aumenta al 25% (comma 1);l’aliquota del credito di imposta per le imprese gasivore di cui all’art. 5, D.L. n. 17/2022 (convertito in legge n. 34/2022) inizialmente pari al 15% e fissata, da ultimo, dall’art. 5, c. 2, D.L. n. 21/2022, nella misura del 20%, viene ulteriormente aumenta al 25% (comma 2).
L’aliquota del credito di imposta per le imprese non energivore di cui all’art. 3, D.L. n. 21/2022, fissata al 12%, viene aumentata al 15% (comma 3);
Inoltre, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, all’art. 3, in favore delle imprese esercenti l’attività di trasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è stato previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’ anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il detto credito d’imposta:
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
– non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Misure di sostegno delle liquidità delle imprese (Artt. 15)
Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale (articolo 15).
La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all’importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi ( è prevista la possibilità di estendere la durata del finanziamento fino ad 8 anni);
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l’ importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore fra il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali ed il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’ impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato:
– copertura del 90% del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– copertura dell’ 80% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– copertura del 70% del finanziamento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- Fondo garanzia PMI ( Art. 16)
All’art. 16 è stato previsto l’intervento del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione ( 18 Maggio 2022) e fino al 31 dicembre 2022 destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio e ciò al fine di agevolare e garantire le esigenze di liquidità direttamente derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia,.
La garanzia del Fondo PMI può arrivare fino al 90%.
- Contributi a fondo perduto (Art. 18)
Per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le piccole e medie imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
I requisiti che devono possedere le imprese destinatarie del fondo sono specificate nell’art. 18 del D.L.
– Infine, è stata prevista la maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 o a determinate condizioni, fino al 23 giugno 2023 (art. 21), nonché l’aumento delle aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0”, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 22);Dalla lettura delle misure previste si evince come il detto decreto legge costituisca l’ennesimo intervento dell’esecutivo volto a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, rafforzando strumenti già esistenti e prevedendone nuovi.