E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 236, del 9 ottobre 2023, il D.M. 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), riguardante l’attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Il decreto prevede (art. 1) che dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.M. MEF-MiSE n. 55 del 2022, per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private (quindi, tutte le S.R.L. – ordinarie, semplificate, start-up -, le S.P.A., e altre società di capitali, le fondazioni e le associazioni riconosciute), i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust, la cui costituzione è precedente alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 3, co. 6, DM n. 55/2022, ovvero il 9 ottobre 2023; i medesimi soggetti, la cui costituzione è invece successiva alla data del 9 ottobre 2023, devono provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. Con cadenza annuale sarà poi necessario confermare dati e informazioni.
Secondo la normativa sull’antiriciclaggio (art. 20 D.L. 231/2007), il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
Più in dettaglio, nel caso di società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Nel caso di persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Nel caso di trust espressi, ai sensi dell’art. 22, co. 5 del decreto antiriciclaggio, il titolare effettivo coincide con i fiduciari nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.
Detti soggetti potranno comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:
· Per le società, spetta agli amministratori l’invio delle informazioni sulla titolarità effettiva, per le fondazioni provvede il fondatore o il legale rappresentante, nel caso di trust o affini l’obbligo è adempiuto dal fiduciario;
· si accede alla piattaforma “DIRE” lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure attraverso altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze;
· accedendo alla piattaforma DIRE, verrà chiesto di Registrarsi al servizio Telemaco per la trasmissione delle pratiche telematiche. La registrazione è guidata e gratuita;
· per registrarsi al servizio Telemaco è necessario accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di identità digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
· si sceglie la pratica del Titolare Effettivo;
· si indica l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo;
· si firma con Firma Digitale.
Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento ed alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103,00 a 1.032,00 euro (ai sensi dell’art. 2630 del c.c., rubricato “Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi”).
Ai sensi dell’art 4 del decreto m 55/2022, la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla Titolarità effettiva contiene:
a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo (come identificato ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell’articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini);
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
1) l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione dell’ente;
2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell’ente;
3) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
1) la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine;
2) la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico;
e) l’eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonche’ l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
f) la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Ai fini della comunicazione dati, con il Decreto MIMIT del 20 aprile 2023 ed in particolare con la Tabella A allegata, sono individuati gli importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal DL 55/2022.
In breve, gli adempimenti sono telematici ed esenti da bollo. Pagano 30,00 di diritti di segreteria. Esenti le Startup.