La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3180/2025 depositata il 17 luglio 2025, si è pronunciata sul ricorso proposto da una società annullando l’atto di recupero del credito d’imposta utilizzato in compensazione nell’anno d’imposta 2019 per attività svolte nel 2018.
A fronte della natura tecnica dell’atto impugnato, il Giudice di merito ha tracciato la necessità per l’Agenzia delle Entrate, a pena di nullità del provvedimento impositivo, di interpellare gli organi tecnici le cui competenze sono poste a servizio del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
La società ricorrente, operante nel settore delle costruzioni, aveva rilevato l’erronea valutazione commessa dall’Ufficio in merito alla presunta assenza dei requisiti di accesso all’agevolazione fiscale, in correlazione agli investimenti effettuati e alle attività aziendali.
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso l’atto di recupero senza acquisire il necessario parere tecnico del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, limitandosi ad adottare i criteri previsti dal Manuale di Frascati.
L’impresa ricorrente ha documentato che le proprie attività – relative a progetti di innovazione nel settore delle costruzioni prefabbricate – presentavano i requisiti normativi per l’accesso al beneficio fiscale, come attestato dalla perizia tecnica redatta da un esperto qualificato.
I profili oggetto di contestazione riguardavano aspetti tecnici altamente specialistici: processi innovativi di ingegneria, utilizzo di materiali alternativi e attività innovative di progettazione di elementi strutturali dotati di caratteristiche tecniche avanzate.
Dal canto suo, l’Amministrazione Finanziaria ha insistito sulla legittimità del proprio operato sostenendo che gli investimenti effettuati non fossero preordinati al superamento dei limiti tecnologici del settore, ma costituissero semplici attività di miglioramento di prodotti già esistenti attraverso l’utilizzo dello stato dell’arte aziendale.
Nelle proprie controdeduzioni, l’Ufficio affermava che l’art. 8 del decreto ministeriale 27 maggio 2015 prevedesse la facoltà discrezionale (“può richiedere”), non un obbligo, di accedere alla richiesta di parere preventivo del MISE. Sempre secondo l’Agenzia dell’Entrate, tale facoltà rientrava nei poteri istruttori dell’Amministrazione e che il mancato esercizio non comportasse vizi procedurali.
La pronuncia della Corte di Giustizia milanese ha chiarito la distinzione tra discrezionalità tecnica e amministrativa atteso che, nel caso delle valutazioni R&S, è necessaria una diagnosi specialistica che sia esercitata attraverso il parere necessario di organi abilitati presso il MISE nonché di strutture che possano avvalersi anche delle competenze di altri enti pubblici.
Tale concetto si pone in antitesi con la finalità dell’attività amministrativa pura, affermata dall’Agenzia delle Entrate, che non è stata ritenuta sufficiente dai Giudici meneghini ai fini della legittimità dell’atto di recupero del credito d’imposta.
La decisione si allinea a un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito. Analoghe conclusioni erano state già raggiunte dalle Commissioni Tributarie di La Spezia, Vicenza (n. 365/3/2021), Ancona (n. 392/2/2021) e Rimini (n. 131/2024), consolidando un indirizzo interpretativo sempre più diffuso in forza del quale è illegittimo il disconoscimento di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo congruamente documentato dal contribuente se l’atto di recupero non è supportato da un parere del Ministero dello Sviluppo Economico.
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La pronuncia esaminata consolida il principio secondo il quale l’Amministrazione finanziaria non può sostituirsi agli organi tecnici competenti nella valutazione tecnica dei progetti tecnici, prodromici all’accesso al credito “R&S”..
Il ricorso al preventivo parere tecnico non rappresenta una mera facoltà ma una necessità procedimentale, costituzionalmente orientata, finalizzata a garantire l’effettività del controllo del credito d’imposta “Ricerca e Sviluppo” quale strumento strategico per la competitività del sistema produttivo nazionale, la cui efficacia può essere compromessa dall’incertezza applicativa.