Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 entra in vigore il D. Lgs. n. 87/2024 in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario, che è intervenuto sulla disciplina applicabile agli enti collettivi nelle ipotesi di violazione di norme tributarie, con conseguente irrogazione di sanzioni, introducendo principi di maggiore tutela per le persone fisiche che agiscono per conto di società ed enti con o senza personalità giuridica.
Le modifiche introdotte dall’art. 3, comma 1, lett. a) del decreto delegato appena pubblicato recepiscono il contenuto dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 secondo il quale: “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”; normativa richiamata nei principi consolidati dalla giurisprudenza (ad esempio, Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 33434/2022) intervenuta per garantire maggiore proporzionalità al sistema sanzionatorio precedentemente in vigore.
Il citato art. 7 del decreto-legge n. 296 del 2003 imputava già, in modo esclusivo, la responsabilità amministrativa per le sanzioni tributarie alla persona giuridica, fatta salva la compatibilità con la normativa speciale del D. Lgs. n. 472/1997. Con tale impianto normativo era venuto meno il principio per cui il responsabile della violazione dovesse identificarsi nella persona fisica che, agendo per conto dell’ente, avesse materialmente compiuto la condotta illecita. Tuttavia rimanevano alcune lacune in cui, da un lato, erano punibili le persone giuridiche e, dall’altro, le persone fisiche che agivano in proprio (ad esempio, contribuenti individuali), o per conto di enti collettivi diversi dalle persone giuridiche (società di persone, associazioni non riconosciute, enti privi di personalità giuridica), non avrebbero avuto la stessa tutela riservata alle persone giuridiche.
Con il recentissimo intervento normativo si intende da un lato, eliminare l’irrazionalità del sistema, adeguando il sistema sanzionatorio amministrativo tributario alla nuova logica ordinamentale espressa dal D. Lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità degli enti collettivi, e dall’altro correlare l’applicazione della sanzione a principi di effettività e proporzionalità.
In particolare, l’introduzione del comma 2-bis (art. 2 D. Lgs. n. 472/1997) imputa esclusivamente agli enti collettivi le sanzioni amministrative, recependo in modo esplicito il principio consolidato in giurisprudenza, ad esclusione, resta inteso, del caso in cui la persona fisica agisca nel proprio esclusivo interesse utilizzando l’ente collettivo quale schermo illecito per sfuggire alle violazioni tributarie commesse a proprio personale vantaggio.
In conformità a quanto già previsto per le persone fisiche, per le quali la sanzione è riferibile a colui che ha commesso o concorso a commettere la violazione, con la novella normativa la sanzione relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, resta esclusivamente a carico della società o ente.
Rimane ferma, nella fase di riscossione, l’ipotesi di responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile solo per i soggetti privi di personalità giuridica.
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Nella ricerca di una maggiore razionalità e proporzionalità al sistema, la sanzione amministrativa tributaria sarà irrogata soltanto nei confronti del soggetto che ha agito per conto della società o dell’ente privo di personalità giuridica costituiti in modo fittizio o interposti a vantaggio personale di colui che ha commesso la violazione, tutelando coloro che hanno agito nell’interesse esclusivo dei soggetti rappresentati.