Nel corso della vita aziendale delle società di capitali può accadere, soprattutto nei periodi di crisi, che eventi interni o esterni alla società alterano la condizione di equilibrio economico dell’impresa e si verificano ingenti perdite economiche.
La perdita d’esercizio è la differenza negativa tra ricavi e costi di competenza dell’esercizio. Quando la società subisce perdite di entità tale da ridurre il patrimonio netto a valori inferiori al capitale sociale si può o deve (a seconda dei casi) ridurre il capitale per adeguarlo al patrimonio netto, adottando gli opportuni provvedimenti disciplinati dagli artt. 2446 c.c. e 2447 c.c. con riferimento alle società per azioni e dagli artt. 2482-bis c.c. e 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata.
In particolare, quando, a causa dell’entità della perdita economica, il capitale è risultato diminuito di oltre un terzo, gli artt. 2446, comma 2 e 2482 bis, comma 4, c.c., prevedono che nel caso in cui nell’esercizio successivo a quello in cui il capitale è risultato diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, se tale perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’Assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. In mancanza, la riduzione del capitale è disposta d’ufficio dal Tribunale, con proprio decreto, su richiesta degli amministratori o dei sindaci.
Da un’attenta lettura delle già menzionate norme è possibile dedurre che è necessario distinguere tra il caso in cui la delibera di copertura delle perdite intervenga durante il c.d. “periodo di grazia”, e cioè prima dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita, dal caso in cui si deliberi invece nell’assemblea predetta.
In quest’ultima ipotesi, l’assemblea dovrà obbligatoriamente adottare le misure che l’ordinamento prevede ai sensi degli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., ovvero coprire integralmente le perdite o adottare altri provvedimenti adeguati.
Invece, durante il “periodo di grazia”, è consentito all’assemblea deliberare la copertura solo parziale della perdita con riduzione del capitale sociale.
Durante tale periodo, bisognerà però trattenere all’attivo, in caso di successiva produzione di utili di esercizio, quella parte di patrimonio che potrebbe invece essere destinata ai soci.
Allo stesso modo, l’accantonamento della riserva legale avverrà con riferimento ad un maggior importo del capitale, in quanto quest’ultimo è stato meno intaccato rispetto all’eventualità di una copertura integrale delle perdite.
Sotto questo profilo, e con queste precisazioni, può senz’altro condividersi l’impostazione proposta dal Consiglio Notarile milanese, laddove con la massima n. 204 del 5 luglio 2022, è intervenuta di recente, rilevando che: “Fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446, comma 2, o 2482-bis, comma 4, c.c., l’assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto”.
Secondo il Consiglio Notarile di Milano è dunque possibile, fintanto che non venga convocata dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo, coprire solo parzialmente la perdita economica.
La previsione di un “periodo di grazia” durante il quale non si applicano le conseguenze previste dagli artt. 2446, comma 2 e 2482 bis, comma 4, c.c. è stata prevista per fronteggiare gli effetti negativi originati dall’emergenza pandemica da Covid-19 sull’attività d’impresa.
Il legislatore italiano, infatti, all’art. 6 del D.L. 8 Aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità“), successivamente sostituito dall’art. 1, comma 266, della L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) e da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1-ter, del DL 30 dicembre 2021 n.228 (c.d. Decreto “Milleproroghe“), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n.15, ha ritenuto ammissibile la mancata copertura di perdite eccedenti il terzo del capitale sociale anche al termine del periodo di grazia, per le perdite emergenti al 31 dicembre 2020 e/o 31 dicembre 2021, rinviando al quinto anno successivo le decisioni in merito.
Pertanto, l’assemblea che approverà il bilancio 2026, nella primavera 2027, dovrà decidere le sorti della società, eventualmente riducendo il capitale in proporzione delle perdite accertate.