L’articolo 6 del c.d. D.L. Liquidità, convertito in L.40/2020, ha introdotto diverse misure in ambito societario, in particolare con riferimento alla sospensione dell’obbligo di ripianamento delle perdite (o di deliberare la sospensione o la trasformazione della società), per il periodo compreso tra 9.04.2020 e il 31.12.2020, riguardo alle fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.
È necessario chiarire quale sia il criterio di applicazione della norma sopracitata, valutando se la disciplina vada applicata con riferimento al momento in cui si verificano le perdite o al momento in cui quest’ultime emergono dall’approvazione del bilancio.
Alla luce sia dell’orientamento recentemente espresso dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 191), sia della posizione di Assonime, la locuzione “fattispecie” usata nel decreto ha natura ambivalente: dovrà interessare sia il momento di approvazione del bilancio che la rilevazione delle perdite.
Pertanto, le perdite soggette al regime della sospensione ai sensi dell’articolo 6 del D.L. Liquidità sono da considerarsi:
Resta in ogni caso fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 2446, comma 1 (per le spa), e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c. (per le srl), sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 – spa – e 2482- ter – per le srl – c.c.). Ciò in quanto la sospensione dell’applicazione della disciplina in commento non esonera l’organo amministrativo dagli adempimenti informativi ivi previsti, tra i quali spicca la relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale, da sottoporre ai soci convocati in assemblea. Nella medesima assemblea, gli stessi amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Inoltre, stante l’operare della sospensione in esame, sono state ritenute legittime, e possono essere iscritte nel registro delle imprese, le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale. Medesima legittimità deve valere per tutte le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni.
Tale interpretazione, dovrebbe poter favorire le società di capitali più in difficoltà – in tale contesto di crisi da COVID-19 – evitando il ricorso ad onerose e difficili operazioni di ricapitalizzazione e/o di riorganizzazione.
Gli accadimenti dell’esercizio 2021
Si pone infine il dubbio su come gli amministratori delle società debbano comportarsi nel corso dell’esercizio 2021, periodo nel quale potrebbero registrarsi risultati ancora negativi o comunque insufficienti per assorbire le perdite rinviate e ricostituire il minimo del capitale sociale.
Ebbene, sulla base della normativa attualmente in vigore, in tale situazione si deve ritenere non venga meno l’obbligo per gli stessi amministratori di convocare senza indugio l’assemblea dei soci affinché provveda nei termini previsti dal codice civile.