L’art. 38 del D.L. n. 19/2024 (e successive modifiche apportate dall’art. 6 comma 3-bis del D.L. 39/2024) istituisce l’agevolazione “Credito d’imposta Transizione 5.0” volta al sostegno delle imprese nel percorso diretto alla transizione digitale ed energetica.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa che, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.G. 267/1942, dal CCII, di cui al D. Lgs 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono escluse, anche, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs 231/2001. Si precisa che il credito di imposta non è cumulabile sia con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, che con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0.
Le imprese ammesse, per beneficiare del contributo, devono comunque rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e adempiere gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le aliquote dei crediti d’imposta sono calcolate sull’effettiva riduzione dei consumi energetici prospettati e all’entità dell’investimento. In particolare, se le innovazioni realizzate comporteranno una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3% al 6%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5% al 10% il bonus ottenibile, per investimenti fino ai 2,5 milioni di euro, è pari al 35% della spesa; per investimenti compresi tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro è pari al 15% della spesa; per investimenti superiori ai 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria è pari al 5% della spesa.
Secondo gli scaglioni sopra descritti il bonus ottenibile è pari al 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%;
Ulteriore aumento al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Detta riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, si calcola considerando i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne, le quali influiscono sul consumo energetico.
Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti in: a) beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016); b) i beni immateriali 4.0, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione, tra cui i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); c) i software relativi alla gestione di impresa che devono essere acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto 2; d) i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoproduzione, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (con riferimento all’autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili solamente gli impianti con moduli fotovoltaici che assicurano gli standard di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. n. 181/2023); e) spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (detta spesa è ammissibile nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e non superiore ai 300.000 euro, le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT).
Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla comunicazione riguardante la descrizione del progetto di investimento e dell’ammontare complessivo, oltre che, alla certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettivo completamento degli investimenti conformi, nonché l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le PMI, le spese relative alle certificazioni di cui supra sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Il credito d’imposta risulterà utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data sarà utilizzabile in avanti in cinque quote annuali di pari importo.
Le imprese sono anche tenute a fornire la relativa certificazione, da parte del revisore legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, oltreché l’indicazione nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati del riferimento normativo.