Il D. Lgs n. 125/2024, in vigore dal 25 settembre 2024, (pubbl. in GU il 10 settembre 2024) recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva 2022/2464/UE (Corporate Sustainability Reporting) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (il quale sostituisce il previgente D. Lgs. 254/2016 relativo alla dichiarazione di carattere non finanziario) prevede un nuovo regime pubblicitario in tema di sostenibilità riguardante l’obbligo di fornire, nella relazione di gestione, informazioni trasparenti e complete sull’impatto dell’attività d’impresa e sugli impatti ESG. Detto obbligo riguarda le società di grandi dimensioni, anche non quotate, le PMI quotate (ad esclusione delle micro-imprese), le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) e le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) se controllate da società di capitali, le imprese di assicurazione ed enti creditizi (ad esclusione di Banca d’Italia).
Sono previsti obblighi informativi anche per le imprese extra-europee che hanno generato nel territorio dell’Unione europea un certo volume di ricavi.
Elementi della rendicontazione individuale di sostenibilità
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 125/2024 le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate devono inserire in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Nello specifico detta rendicontazione individuale di sostenibilità deve includere:
- a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi: 1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; 2) le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità; 3) i piani dell’impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l’Accordo di Parigi e, se del caso, l’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; 4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità; 5) le modalità di attuazione della strategia dell’impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
- b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
- c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell’accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
- d) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
- e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
- f) una descrizione: 1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l’impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell’Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; 3) di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
- g) una descrizione dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell’impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa.
Applicazione del decreto
Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 125/2024 l’obbligo relativo alla rendicontazione di sostenibilità si applica nelle modalità di seguito elencate:
- a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio; 2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio;
- b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva: a tutte le imprese di grandi dimensioni e alle società madri anche se non rientrano tra quelle che superano i 500 dipendenti;
- c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all’articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
Infine, per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2028 gli obblighi di rendicontazione si applicheranno anche alle succursali di società madri extra-europee che superano determinati limiti di ricavi nell’Unione Europea.