1. Approvazione della transazione senza l’adesione di Erario ed Enti previdenziali.
Con la Legge n. 159/2020, di conversione del D.L. 125/2020, è stata introdotta la modifica agli artt. 180, 182 bis e 182 ter della Legge Fallimentare che avevamo anticipato nel nostro precedente articolo di aggiornamento.
Come da noi auspicato, almeno sulle modalità di approvazione della transazione fiscale viene anticipata l’entrata in vigore della riforma del Codice della Crisi d’impresa, precedentemente prevista dal 1° settembre 2021, aprendo un piccolo spiraglio di rilancio alla collaborazione tra creditore e debitore, già tracciato dal Legislatore, nell’ambito specifico della transazione fiscale.
2. Benefici per le imprese
Le imprese in stato crisi che dimostrano di non potere soddisfare diversamente l’Erario e gli Enti previdenziali e assistenziali possono evitare il fallimento presentando una proposta transattiva di debiti tributari e contributivi.
La mini riforma introdotta dal Legislatore consente al Tribunale, anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione Finanziaria o degli Enti di previdenza o assistenza, di omologare il concordato preventivo, ai sensi del novellato quarto comma dell’art. 180 Legge Fallimentare, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza dei creditori, di cui all’art. 177 L.F. La proposta di saldo e stralcio deve essere corredata dalla relazione del professionista che attesti la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali di cui all’art. 161, comma 3, L.F. e che dimostri la convenienza della transazione rispetto all’alternativa liquidatoria.
Nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il nuovo periodo aggiunto al quarto comma dell’art. 182 bis prevede che, decise le eventuali opposizioni alla domanda del debitore, il Tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza di adesione di Erario, Inps e Inail, quando tale convergenza risulti decisiva per raggiungere la percentuale di cui al primo comma dell’art. 182 bis (“…creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista…”). Anche questa procedura, come quella del concordato preventivo, prevede che l’omologazione è condizionata dalle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, il quale attesti che la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Sempre la Legge n. 159/2020 introduce una parziale modifica dell’art. 182 ter L.F., norma che regola il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito della transazione fiscale, precisando che, tra i crediti stralciabili rientrano anche quelli tributari e contributivi di natura chirografaria degradati per incapienza. Anche in questo caso è prevista la relazione diun professionista indipendente che legittimi la “degradazione” e attesti, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, la sussistenza della convenienza del trattamento proposto dal debitore rispetto ai proventi della liquidazione fallimentare.
3. Schema di sintesi delle novità più rilevanti.
Le principali novità della “mini riforma” della transazione fiscale e previdenziale – in attesa di vedere gli effetti pratici dell’applicazione -possono essere sintetizzati nel modo seguente:
– spetta soltanto al Tribunale valutare l’attestazione del professionista e le ragioni di convenienza della proposta del debitore;
– la mancata adesione (art. 182 bis L.F.) o voto (art. 180 L.F.) di Agenzia delle entrate, Inps o Inail non saranno più ostativi al risanamento dell’impresa in crisi;
– la relazione del professionista indipendente (artt. 161 comma 3 L.F.) diventa determinante perché bisogna dimostrare che i beni gravati da privilegio non sono pienamente solvibili, in modo tale che la parte residua del credito venga degradata per incapienza al chirografo e possa essere stralciata.
Conclusioni
Le nuove disposizioni sono volte a scongiurare la crisi emergenziale, causa Covid-19, ed è auspicabile che le disposizioni di favore si applichino anche ai procedimenti in corso.
La natura processuale delle norme in questione, nella parte in cui regolano i poteri decisori spettanti al Tribunale nella fase di omologa, consente di invocare il principio “tempus regit actum”, secondo il quale, ogni atto processuale è regolato dalla legge vigente al momento del suo compimento.
Un ulteriore piccolo passo nel percorso di collaborazione tra creditore e debitore, più volte auspicato anche nei nostri precedenti articoli, utile per favorire l’omologazione di concordati o accordi di ristrutturazione mediante una transazione fiscale agevolata.