La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto da un contribuente, imputato per il delitto di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), avverso la sentenza della Corte di Appello che non aveva applicato la disciplina di cui all’art. 131 – bis del codice penale, trattandosi di fatto di particolare tenuità, ai fini della non punibilità prevista dal novellato art. 13, comma 3 – ter, lett. b), del D. Lgs. n. 74/2000.
Per effetto di tale pronuncia, il Giudice di legittimità ha rinviato il procedimento alla Corte di Appello, in diversa composizione, al fine di valutare la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. in relazione al contestato reato tributario di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti a cui è seguito un comportamento conciliativo del contribuente.
Ai sensi e per gli effetti del citato art. 13, comma 3-ter, lett. b), del D.Lgs. 74/2000, entrato in vigore nell’agosto 2024 “ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il Giudice valuta uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento … secondo il piano di rateizzazione concordato…; c) l’entità del debito tributario residuo… ; d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14″.
Il combinato disposto dai citati articoli di legge comporta che per il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, punito con pena edittale minima di anni uno e mesi sei di reclusione, è applicabile l’ ipotesi di particolare tenuità del fatto, ove risulti una condotta successiva riparatoria quale risulta essere l’adempimento rateale dell’obbligazione tributaria.
In relazione all’applicabilità della nuova disciplina più favorevole ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (agosto 2024), la Suprema Corte di Cassazione si era già pronunciata in fattispecie assimilabili al delitto per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in particolare riferimento ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del novellato art. 131-bis cod. penale.
I Giudici di Legittimità precisavano, e hanno ribadito in senso conforme con la sentenza depositata lo scorso 27 maggio, che l’ istituto della particolare tenuità del fatto è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche per “i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione” e, pur non essendo nel caso specifico vigente al momento della decisione in appello, poteva trovare riconoscimento in sede di legittimità.
In particolare, seguendo il citato orientamento (cfr. Cass. sentenza n. 53905/2016): “in tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all’art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011 – ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di cui al comma prima dello stesso articolo, con la conseguenza che è applicabile la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” di cui all’art. 131-bis codice penale”.
Ne deriva che, adottando il medesimo principio, con riferimento alla norma sopravvenuta nell’agosto 2024, fermo l’accertamento sulla responsabilità penale dell’imputato, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Giudice di merito per valutare l’applicabilità della nuova disciplina di favore in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo opportuno che il Giudice di rinvio riformuli la valutazione alla luce della nuova disciplina di cui all’art 13, comma 3-ter, D.Lgs. 74/2000.
In continuità con i propri precedenti orientamenti, i Giudici di legittimità ribadiscono il principio di retroattività della normativa sostanziale più favorevole e la rilevanza della condotta dell’imputato post delictum, rafforzando l’applicabilità della causa di non punibilità del contestato reato tributario a seguito di adempimento spontaneo in forma di rateizzazione.