Vocati Studio Legale ha assistito un gruppo di società che opera in tutta Italia nel campo dell’edilizia nell’apertura della propria liquidazione e delle restanti dieci società controllate.
Il Tribunale di Catania, per la prima volta in Italia, con la sentenza del 03.11.2022 ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di un gruppo di società, ai sensi dell’art. 287 CCI.
Le società ricorrenti erano un gruppo di imprese in cui ciascuna di esse controllava altre società del gruppo o esercitava un’influenza dominante.
Inoltre, le ricorrenti avevano un’ingente esposizione debitoria nei confronti della capo gruppo o delle dirette controllate e quasi tutte le società erano o erano state amministrate dalla stessa persona fisica, ed avevano le medesime sede sociali.
Il Tribunale etneo ha ritenuto fondato il ricorso sia come auto liquidazione e sia nei confronti delle società verso cui le ricorrenti vantavano crediti e potevano spendere, quindi, un titolo di legittimazione, risultando all’evidenza i tre presupposti richiesti dall’art. 287 c.c.i. ovvero:
Una procedura di liquidazione giudiziale unitaria è stata, inoltre, ritenuta opportuna anche in vista di eventuali azioni di massa da coordinare tra le diverse società. Secondo il Tribunale, la nomina di un unico curatore e di un unico giudice delegato avrebbe consentito una migliore contestuale gestione dei patrimoni sociali, anche avuto riguardo alle compartecipazioni societarie ed alla migliore comprensione del loro effettivo valore.
Il Tribunale ha, invece, rigettato il ricorso nei confronti di tutte le società che non erano debitrici delle ricorrenti per difetto di legittimazione attiva da parte di queste ultime.
Secondo i giudici del tribunale etneo, ai sensi dell’art. 37 CCI, l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale spetta in capo al:
– debitore;
-agli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa;
– ad uno o più creditori e, infine,
– al pubblico ministero (che nella fattispecie è intervenuto, ma non ha chiesto –autonomamente nel primo atto di costituzione – l’apertura della liquidazione).
Secondo i giudici l’art. 287 CCI non introduce una autonoma legittimazione attiva, ulteriore e diversa rispetto a quanto previsto dall’art. 37 CCI, in quanto proprio l’ultimo comma dell’art. 287 CCI stabilisce che sia il curatore della liquidazione di gruppo a chiedere (successivamente) l’apertura della procedura di liquidazione anche nei confronti delle altre società del gruppo.
La sentenza emessa in data 03.11.2022 dal Tribunale di Catania – sezione IV civile, è una sentenza storica, essendo la prima che affronta in Italia il tema della liquidazione giudiziale di gruppo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI).