Ulteriori implementazioni si registrano in merito alla attuazione della normativa sulle ZES (Zone Economiche Speciali), ovvero su quelle zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate nel territorio dello Stato, nelle quali sono applicate particolari agevolazioni di carattere amministrativo e fiscale.
Con particolare riferimento al territorio siciliano, che annovera due aree ZES (una per la Sicilia orientale ed una per la Sicilia occidentale), la legge di stabilità regionale del 25 maggio 2022, n. 13, e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 16 giugno 2022, hanno dato attuazione alle predette agevolazioni fiscali.
L’articolo 5 della legge di stabilità regionale 2022-2024 prevede la concessione di un contributo (credito d’imposta) parametrato ai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del codice civile derivanti dall’attività svolta dall’impresa nelle ZES della Sicilia nell’anno nel quale l’istanza è presentata e in quello immediatamente successivo.
Detto contributo, concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.1407/2013 (c.d. regime de minimis), è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai fini dell’individuazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del Codice civile derivanti dall’attività svolta dall’impresa nella ZES, sussiste l’obbligo di tenuta di un’apposita contabilità.
Il contributo in argomento è destinato prioritariamente alle imprese operanti nelle aree interne delle ZES della Sicilia occidentale e orientale, individuate con delibera di Giunta regionale n. 328 del 16 giugno 2022. Le predette aree interne aggregano, in particolare, Comuni definiti intermedi, periferici e ultra periferici per la loro elevata distanza dai centri erogatori di servizi, sulla base della classificazione operata dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne e classificati come Aree Interne (Comuni Periferici, Ultraperiferici e Intermedi) nella mappa aggiornata aree interne.
Le agevolazioni fiscali verranno parametrate ai ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dall’attività svolta dall’impresa. Le imprese siciliane che intraprendono una nuova attività economiche nelle ZES potranno usufruire di una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento di tale attività.
La disciplina in esame dispone, altresì, che le imprese che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare un’istanza il cui modello è approvato con apposito provvedimento del dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell’Assessorato regionale dell’economia. Le date per la presentazione delle istanze, nonché modalità di applicazione della procedura per la concessione del contributo, compresa l’individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze, saranno determinate con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, viene determinata con provvedimento dirigenziale la percentuale del contributo spettante. Si precisa che le imprese ammesse al contributo non possono presentare nuova istanza nell’anno successivo a quello della data di presentazione dell’istanza ammessa al contributo.
L’utilizzo del contributo, il cui importo non può in nessun caso superare quello indicato in sede di riconoscimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell’istanza e comunque entro i limiti dell’importo risultante dai ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del Codice civile derivanti dall’attività svolta dall’impresa nella ZES nell’anno nel quale l’istanza è stata presentata e in quello immediatamente successivo. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e comunque non oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge di stabilità regionale in esame, dalla normativa statale e dell’Unione europea nonché dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del contributo, comporta la revoca, ad opera dell’Amministrazione regionale, del contributo ed il recupero dell’importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni.