Nell’ambito delle società immobiliari, con la cosiddetta “holding” si può accedere a importanti benefici fiscali a seguito di opzione per la tassazione di gruppo.
Oltre allo schema della “società semplice di gestione immobiliare”, una valida alternativa può essere rappresentata dall’adozione della “società a responsabilità limitata di gestione immobiliare”, sempre sottoposta al controllo di un capogruppo.
– Principali vantaggi della società semplice immobiliare
La costituzione di una società semplice consente un’ampia flessibilità degli adempimenti fiscali e bassi costi operativi:
– Costituzione di una SRL immobiliare e ipotesi di consolidato fiscale
Nel caso di costituzione di una immobiliare nella forma di SRL, soggetta al controllo di cui agli artt. 2359 c.c. e alla disciplina fiscale dell’art. 117 D.P.R. 917/1986, al fine di contenere il carico fiscale, si può esercitare l’opzione per il consolidato fiscale. I vantaggi della tassazione su base consolidata sono consentiti previa opzione irrevocabile di durata triennale, esercitata congiuntamente dalla società o ente controllante, e da ciascuna società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata da essi controllata.
L’opzione si rinnova automaticamente, salvo revoca, e non deve necessariamente riguardare tutte le controllate. Per partecipare al consolidato nazionale, la società di capitale o l’ente commerciale Ires “controllante” possiede una partecipazione superiore al 50% dei voti esercitabili in assemblea e al cui utile partecipa per più del 50%.
Tra i possibili vantaggi fiscali delle società che optano per il consolidato, si segnalano:
Resta inteso che, ove ancora non esistente, per costituire un gruppo omogeneo di soggetti partecipanti al consolidato fiscale, bisogna pianificare la costituzione di un gruppo di società collegate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. .
– Normativa anti abuso e prassi dell’Agenzia delle Entrate
Nella valutazione di sostanza economica dell’operazione, è rilevante il rispetto della normativa anti abuso di cui all’articolo 10 bis della Legge n. 212/2000 e della prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. ad es. Risposta all’interpello n. 165/2022).
Affinché l’operazione possa essere considerata abusiva, l’Amministrazione finanziaria dovrebbe provare il congiunto verificarsi di tre presupposti:
Il mancato riscontro di uno dei tre citati presupposti determina un giudizio di assenza di abusività fiscale e, quindi, la piena legittimità dell’operazione.
Tuttavia, non sono abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, siano giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale – funzionale dell’impresa o dell’attività professionale.
Al fine di prevenire un eventuale contenzioso tributario, resta ferma la possibilità di proporre istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate per appurare che l’operazione non costituisca fattispecie di abuso del diritto.