Tra le diverse forme con le quali il socio può apportare risorse finanziarie, incrementando quindi il patrimonio della società, la principale distinzione è tra i conferimenti eseguiti a copertura del capitale sociale (a fronte dei quali i soci ricevono partecipazioni societarie) e gli apporti fuori capitale (a mezzo dei quali i soci determinano un corrispondente incremento del patrimonio netto della società e quindi, indirettamente, del valore delle rispettive partecipazioni), rappresentati dai versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, in conto capitale ed a fondo perduto. I versamenti in conto capitale, in altre parole, non comportano il diritto del socio al rimborso, che è meramente eventuale e dipende dalla condizione in cui verrà a trovarsi il patrimonio sociale al momento della liquidazione della società e dalla possibilità che esso sia sufficiente dopo l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. da recente Cass. civ., sez. I, 17/11/2022, n. 33957).
Tali versamenti vengono iscritti a bilancio nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve che l’assemblea può, a propria discrezione, utilizzare per ripianare le perdite ovvero per aumentare gratuitamente il capitale sociale.
Quando, invece, sia effettuata una operazione di vero e proprio finanziamento non v’è alcun incremento dei mezzi propri e tra il socio e la società si instaura un rapporto obbligatorio che è del tutto distinto dal rapporto sociale. Il finanziamento soci viene iscritto a bilancio al passivo dello stato patrimoniale, con la conseguenza che il denaro versato deve essere restituito al socio che ha effettuato il finanziamento. Ovviamente, fatti salvi i limiti della potenziale postergazione dello stesso, ove dovessero ricorrere i presupposti di cui all’art. 2467 c.c.
I motivi che inducono a non ricorrere all’aumento di capitale, ma all’utilizzazione dei versamenti effettuati dai soci a favore della società, quale metodo di finanziamento della stessa, sono essenzialmente da individuarsi nella sussistenza di minori vincoli sulle somme versate rispetto ai veri e propri conferimenti, nel risparmio dei costi connessi ad un aumento del capitale, nonché nella necessità di apportare finanza nella maniera più celere possibile.
Si ricorda in questa sede che, sulla base della disciplina regolatoria bancaria, è possibile utilizzare lo strumento del finanziamento (di norma riservato a soggetti bancari ed assimilati) solo se tale facoltà è prevista nello statuto di qualsivoglia tipo di società e, quindi, anche delle società di persone. Ed inoltre, si precisa che la raccolta di risparmio può essere effettuata senza alcun limite presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e risultano iscritti nel libro dei soci (o se del caso, nel Registro Imprese) da almeno 3 mesi.
Al fine di valutare e stabilire se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale, la prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale e, quindi, dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso è diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Non ha rilevanza la voce in cui le somme sono state iscritte a bilancio e neppure può rilevare la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle schede contabile, in quanto le scritture contabili devono rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali. La modalità di contabilizzazione del finanziamento può certamente rappresentare un indice, ma non è di per sé prova della natura del finanziamento.
In definitiva, la qualificazione come finanziamento o come versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”, dipende dall’esame della reale volontà negoziale delle parti, dovendosi trarre la relativa prova non tanto dalla denominazione contenuta nelle scritture contabili quanto piuttosto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso è diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.