A seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025 al testo dell’art. 5, comma 1, del cd. “decreto Crescita 2.0” del 2012 (D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012), è stato previsto l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC personale per gli amministratori delle società che presentano domanda di prima iscrizione nonché degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria.
Con Nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito i primi chiarimenti interpretativi e operativi in merito all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese da parte delle società di persone e di capitali, introdotto dall’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il MIMIT ha chiarito il confine soggettivo e oggettivo di applicazione dell’obbligo, con particolare riferimento ai soggetti destinatari, ai termini per l’adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle sanzioni da applicare per l’eventuale inadempimento.
L’obbligo di comunicazione della pec personale degli amministratori si applica:
Rientrano nel novero dei soggetti obbligati di tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale, e, di converso, sono escluse le forme societarie cui non è consentita l’intrapresa di attività commerciali: quali la società semplice, (salvo che esercitino attività agricola), le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili.
L’obbligo di comunicazione non si esaurisce con la prima comunicazione: il MIMIT chiarisce infatti che esso si estende anche a tutte le ipotesi successive di:
Ogni amministratore deve disporre di un indirizzo PEC personale e distinto da quello della società. Non è ammesso l’utilizzo dell’indirizzo PEC aziendale per soddisfare l’obbligo. È invece ammesso che un amministratore usi lo stesso indirizzo PEC per più società, se lo desidera.
In caso di omessa comunicazione della pec personale dell’amministratore, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di Commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante.
In assenza di adempimento, la domanda sarà rigettata.
Inoltre, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., da 103 a 1.032 euro, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».
La comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, se presentata autonomamente. Se invece avviene insieme ad altre istanze (come la nomina), restano applicabili i diritti ordinari.
Alla luce delle indicazioni fornite dal MIMIT, è fondamentale che le società, sia di nuova costituzione sia già operative, verifichino tempestivamente la regolarità delle proprie iscrizioni camerali e si attivino per adempiere agli obblighi previsti entro i termini stabiliti.
Lo Studio Legale Vocati è a disposizione per assistere le imprese nella predisposizione e nell’invio delle comunicazioni telematiche, nonché per fornire consulenza in merito agli adempimenti connessi alla normativa.