LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23 (CD DECRETO LIQUIDITÀ).
Con il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 sono state introdotte ulteriori misure tese a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, in particolare in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di regole di gestione societaria, di procedure fallimentari e concorsuali in genere, nonché in tema di titoli di credito e di assegni bancari e postali.
Con il presente focus ci soffermeremo brevemente anche sui rilevanti elementi in materia di approvazione del bilancio societario e sul differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e insolvenza.
Più nel dettaglio, le principali misure adottate possono essere così riepilogate.
- MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’
Fondo garanzia SACE
Per le banche che erogano nuovi finanziamenti, la garanzia coprirà tra il 70 e il 90%.
La copertura prevista è commisurata in relazione all’importo del finanziamento richiesto:
- del 90% per le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro;
- dell’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- del 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi.
Importo di garanzia
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato del 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Quali condizioni rispettare
Le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2020 nel rispetto delle seguenti condizioni:
- per nuovi finanziamenti la durata non potrà essere superiore a 6 anni, con possibile preammortamento (fase in cui si pagano solo gli interessi) di durata fino a 24 mesi;
- alla data del 31 dicembre 2019, l’impresa che richiede il finanziamento non deve rientrare tra quelle considerate in “difficoltà” secondo il Regolamento UE 651/2014 e, alla data del 29 febbraio 2020 non deve essere presente tra le esposizioni deteriorate presso della banca, come definite dalla normativa europea.
Destinazione dei fondi
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante. I livelli occupazionali dovranno essere gestiti attraverso accordi sindacali.
Commissioni da pagare su prestiti
Interessati
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1 anno
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2 e 3 anno
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Dal 4 al 6 anno
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PMI
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0,25%
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0,50%
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1%
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Diversi da PMI
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0,50%
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1%
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2%
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Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalle banche per operazioni similari senza garanzia.
- Fondo garanzia PMI
Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti, in relazione a nuovi finanziamenti.
Di particolare interesse è l’erogazione di prestiti per piccole e medie imprese e professionisti fino a 25.000 euro. Il Fondo di Garanzia ha già messo a disposizione il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.
Funzionamento in concreto del fondo di garanzia
– garanzia al 100% su prestiti fino a 25mila euro, senza valutazione del merito di credito;
– garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
– garanzia al 90% fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
Liquidità richiesta |
Garanzia |
Valutazione del credito |
da |
a |
% |
|
— |
€ 25.000 |
100 |
Nessuna valutazione merito |
€ 25.000 |
€ 800.000 |
100 |
Preliminare valutazione merito |
€ 800.000 |
€ 5.000.000 |
90 |
Preliminare valutazione merito |
Tassi del finanziamento e accessibilità
Le banche possono applicare ai finanziamenti che godono della garanzia del Fondo centrale per le Pmi un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, che in ogni caso non deve essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Cds banche (credit default swap) a 5 anni e il Cds Italia a 5 anni maggiorato dello 0,2 per cento.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.
2. MISURE SOCIETARIE
- Sospensione della postergazione della restituzione dei finanziamenti soci
Con il decreto-legge in esame viene sospesa l’applicazione delle disposizioni in materia di postergazione della restituzione dei finanziamenti ai soci rispetto agli altri creditori, di cui agli articoli 2467 e 249-quinquies del Codice civile.
Misura: dal 9/04/2020 al 31/12/2020 ne possono beneficiare i soci che intendano contribuire all’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società.
Effetti: i soci si trovano sullo stesso piano dei creditori chirografari, in quanto vengono disattivati i meccanismi che in via ordinaria qualificherebbero i finanziamenti effettuati dai soci subordinati rispetto alla soddisfazione del credito degli altri creditori sociali.
3. MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE
- Criteri temporanei per la redazione dei bilanci
Viene concesso alle società che prima dell’emergenza presentavano regolari prospettive di continuità aziendale di continuare ad adottare, in sede di redazione del bilancio di esercizio 2020, il principio della valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuità aziendale, purché:
- l’ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020 sia stato redatto secondo il principio della continuità aziendale; e
- nella nota informativa del bilancio relativo all’esercizio 2020 venga specificato il ricorso a detto criterio di valutazione.
- Disattivazione causa di scioglimento della società
Vengono disapplicate dal 9/04/2020 al 31/12/2020 le disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale per perdite (articoli 2446, commi 2 e 3, e 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter Codice Civile).
Effetti: non è operativa temporaneamente la causa di scioglimento della società derivante dall’erosione del capitale sociale per perdite (nella fattispecie l’organo amministrativo potrà non procedere allorquando il capitale sociale sia eroso da perdite a convocare l’assemblea o per ripristinare il capitale sociale minimo ovvero a deliberare lo scioglimento).
4. MISURE FALLIMENTARI
- Le misure previste in ambito fallimentare sono:
- sottrazione delle imprese al fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza. Nel decreto si stabilisce l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020;
- sterilizzazione del periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.
- Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e insolvenza.
Viene posticipato all’1 settembre 2021 la data dell’entrata in vigore della parte non attuata del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inclusa l’entrata in vigore delle procedure di allerta.
5. SOSPENSIONI DI TERMINI PER VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI E ALTRI TITOLI DI CREDITO
- “Congelamento” dei termini per vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito
- Sospensione fino al 30 aprile dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo 9 marzo – 30 aprile 2020, per vaglia cambiari, cambiali e gli altri titoli di credito emessi precedentemente al decreto legge (9 aprile 2020). Il debitore si vedrà pertanto posticipata la data di pagamento della cambiale o di altro titolo fino al 30 aprile.
- Sospensione dei termini relativi agli assegni bancari
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
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- Non verrà inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino al 30 aprile 2020.
- I termini per la presentazione al pagamento degli assegni bancari o postali sono soggetti al periodo di sospensione; dunque il creditore potrà comunque presentarsi in banca o alla posta per l’incasso, dovendo, tuttavia, in caso di mancata copertura dei fondi, attendere il 30 aprile per rivendicare formalmente l’inadempimento al debitore;
- I termini per la levata del protesto e delle constatazioni equivalenti sono sospesi dal 9 marzo al 30 aprile 2020.
- Vengono infine sospese la trasmissione alla Camera di Commercio ai fini della iscrizione nel “Registro informatico dei protesti” nonché le informative al Prefetto relativamente ai protesti levati nel periodo 9 marzo – 8 aprile 2020.
6. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI
- Sospensione dei versamenti
E’ disposta la sospensione dei pagamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quanto già previsto con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:
IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
La ripresa versamenti avverrà a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
- Sospensione ritenute redditi lavoro autonomo
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio 2020.
- Termini consegna e trasmissione CU 2020
È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
- Credito imposta acquisto mascherine
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.