In sede di conversione con modifiche del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), è stata recentemente introdotta una nuova figura di pegno speciale sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta. La norma trova già piena attuazione in forza del relativo decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 23 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2020.
Il nuovo pegno può avere a oggetto soltanto prodotti DOP e IGP, il cui elenco è reperibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090,
e precisamente:
(i) prodotti agricoli: tra i più rilevanti figurano cereali, riso, zucchero, olio di oliva, prodotti ortofrutticoli, anche trasformati, piante, latte e derivati, carni (che includono anche animali vivi);
(ii) prodotti alimentari: secondo le norme europee è considerato alimento “qualsiasi
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito … da esseri umani”, nei limiti ovviamente delle qualifiche di DOP o IGP;
(iii) prodotti vitivinicoli: si intendono vini, succhi di uva, uve fresche non da tavola, aceto di vino, vinello, fecce di vino, vinaccia, nonché mosto cotto, filtrato dolce, mosto muto, enocianina;
(iv) bevande spiritose: si considerano le bevande alcoliche con titolo alcolometrico maggiore o uguale a 15 % vol, prodotte mediante distillazione oppure macerazione o aromatizzazione di alcol etilico o di altre bevande spiritose.
Si ritiene che il debitore concedente debba rispondere ad alcuni requisiti: uno di tipo formale, ovvero l’iscrizione nel registro delle imprese, ed uno di tipo sostanziale consistente nell’afferenza del credito allo svolgimento di un’attività di impresa. Ne deriva che un soggetto che non sia imprenditore agricolo (o che non svolga l’attività di produzione di alimenti), o un siffatto imprenditore che agisca
per scopi estranei all’impresa, non potranno avvalersi del nuovo istituto.
La costituzione del pegno rotativo avviene attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetto di pegno, nonché mediante l’annotazione in appositi registri.
La registrazione viene effettuata da parte del creditore su apposito registro conforme al facsimile allegato al decreto attuativo; per i prodotti per i quali vige l’obbligo di registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (c.d. SIAN) – sostanzialmente i prodotti vitivinicoli e l’olio di oliva – le annotazioni previste dalla nuova norma si eseguono nell’ambito del detto registro informativo
telematico.
Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all’annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i
prodotti sottoposti all’obbligo di registrazione sui registri SIAN.
Sia il decreto “Cura Italia” che il decreto attuativo prevedono espressamente la fondamentale caratteristica della rotatività del pegno, introducendo la possibilità di sostituire gli originari prodotti
con altri, senza necessità di nuove stipulazioni, nel rispetto di quanto previsto nei detti decreti.
Tale aspetto è di rilevante interesse sia per l’imprenditore, che al fine di accedere al finanziamento non dovrà immobilizzare i propri beni maggiormente produttivi, soggetti all’esigenza di utilizzo e di
disposizione, oltreché maggiormente rappresentativi della ricchezza prodotta e scambiata nel sistema economico attuale, sia per gli istituti bancari, i quali consentendo la sostituzione dei beni originariamente pignorati non perdono la possibilità di opporre il patto di rotatività e di far valere la loro qualità di creditori privilegiati, anche nei confronti di procedure esecutive individuali e di procedure concorsuali, a far data dall’originaria data di costituzione del pegno.
È possibile registrare un immediato interesse per il nuovo istituto, già utilizzato in diverse operazioni di finanziamento bancario a favore delle imprese operanti nel campo dei prodotti agricoli ed
alimentari. Si segnalano, tra le altre:
(i) l’operazione di finanziamento da parte di Banca Monte dei Paschi a favore del Consorzio Vino Chianti Classico, effettuata nel luglio 2020: il prestito è garantito dal vino prodotto esclusivamente da uve di proprietà e preferibilmente dell’ultima annata, per un importo pari all’80% del prezzo medio delle mercuriali, pubblicate dalle Camere di
Commercio;
(ii) l’operazione di finanziamento da parte di Credem a favore del Consorzio del Brunello di Montalcino, effettuata nel luglio 2020;
(iii) l’operazione di finanziamento da parte di Banco BPM a favore della Castiglion del Bosco Società Agricola a r.l., effettuata nell’agosto 2020.