Con la Circolare del 5 Aprile 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato le Stazioni Appaltanti pubbliche a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021.
In particolare, le stazioni appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo creato con il D.L. n. 121/2021, che interviene soltanto qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti.
A tal proposito si rammenta che il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 1-septies ha previsto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo l’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevasse le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo e al secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è stata determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.
Ai fini del riconoscimento della compensazione, quindi, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare, nei limiti del 50 per cento, tra le altre, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
Con decreto dell’11 novembre 2021, si è provveduto, ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo 1-septies, alla “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Il meccanismo di compensazione di prezzi è stato poi esteso al secondo semestre dell’anno 2021 e al primo semestre dell’anno 2022.
Da ultimo, è stata prevista la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo di cui all’articolo cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (la cui dotazione è stata contestualmente incrementata di ulteriori 120 milioni di euro per l’anno 2022) di un’anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50 per cento dell’importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.
Con la circolare del 5 Aprile 2022, tuttavia, come già sopra esposto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici.
Con la medesima circolare, infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rappresentato che, al fine di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale, si è provveduto a:
– una diminuzione, da sessanta a quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo;
– l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti.