Chiarita la questione relativa ai termini di accertamento per il recupero dei crediti non spettanti o dei crediti inesistenti, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite e del Decreto Accertamento (D.Lgs 13/2024)
Con la sentenza n. 34419 del 11 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute sulla delicata questione della distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti nella prospettiva di individuare il termine decadenziale entro cui il Fisco può svolgere l’azione di controllo e notificare l’atto impositivo. Ricordiamo che le definizioni di credito d’imposta non spettante e credito d’imposta inesistente discendono dalla normativa sulle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997, il quale all’articolo 13 identifica come non spettante (comma 4) il credito esistente ma utilizzato in misura superiore a quanto spettante oppure in violazione delle modalità di utilizzo previste. Inesistente (comma 5) il credito, privo dei suoi presupposti costitutivi e la sua inesistenza non può essere riscontrata tramite controlli automatizzati o formali.
La Cassazione ha, quindi, affermato che solo i crediti d’imposta inesistenti, non verificabili formalmente, hanno un termine di decadenza di otto anni per l’accertamento, a differenza dei crediti non spettanti. Tale distinzione influisce sul trattamento sanzionatorio, con sanzioni più severe per la compensazione indebita di crediti inesistenti.
La sentenza in commento, quindi, sancisce l’importanza della distinzione tra inesistenza e non spettanza di crediti d’imposta. I crediti inesistenti sono connotati da una condizione di inesistenza qualificata dalla non verificabilità in sede di controllo formale.
In tal caso, il legislatore ha voluto fornire all’Amministrazione finanziaria un termine maggiore per l’accertamento, data la maggiore complessità ai fini accertativi ed al contempo, ed ha differenziato il trattamento sanzionatorio irrogando la sanzione dal 100 al 200 per cento per i crediti inesistenti indebitamente utilizzati in compensazione e la sanzione del 30 per cento dei crediti non spettanti indebitamente utilizzati in compensazione.
L’orientamento della Suprema Corte è stato recepito dal legislatore con il c.d. Decreto Accertamento, (decreto legislativo n. 13/2024, entrato in vigore il 22 febbraio 2024) che ha introdotto l’art. 38 bis del D.P.R. 600/73, rubricato “atti di recupero” al comma 1, lettera c, il quale dispone che l’atto di cui alla lettera a), emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti non spettanti e inesistenti, di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto anno e dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo;
La suindicata normativa si applica agli atti di recupero notificati a partire dal 30.04.2024.