È sempre più vicina la pubblicazione del testo del decreto correttivo che porta alcune novità al testo originale del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il Governo è intervenuto migliorando il testo di moltissime norme e correggendo alcuni difetti di coordinamento normativo, chiarendo alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.
Viene rivisto il meccanismo di segnalazione anticipata delle crisi di impresa.
È stato chiarito che l’accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, quando è insolvente, o anche, (diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi) quanto risulta essere soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
È stata attenuata o esclusa la responsabilità per i sindaci che segnalano tempestivamente le condizioni di crisi all’organo amministrativo entro 60 giorni dalla loro effettiva conoscenza. Tale modifica migliora significativamente i presupposti della responsabilità dei sindaci.
L’albo dei Gestori è stato trasformato in un elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese.
Il legislatore ha infatti voluto escludere la costituzione di un vero e proprio albo in quanto avrebbe creato problemi di coordinamento tra l’iscrizione all’albo dei Gestori e gli albi professionali già esistenti per i professionisti che sono legittimati a ricevere gli incarichi previsti per i gestori della crisi.
È stato altresì previsto che possono svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, i professionisti e coloro che hanno svolto funzioni di direzione e controllo in società, indicati dalla norma, se iscritti nell’elenco. Viene inoltre chiarito che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore possono essere nominati dal giudice anche al di fuori del circondario cui appartiene il singolo ufficio giudiziario.
È stata prevista la possibilità per l’imprenditore di raggiungere un accordo transattivo con le agenzie fiscali, delle dogane e l’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.
La proposta di accordo transattivo deve essere accompagnata da una relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza per l’Amministrazione finanziaria di accettare l’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale e da una relazione del revisore legale della società o di un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato, che attesti la completezza e veridicità dei dati aziendali.
L’accordo sottoscritto dalle parti viene comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente.
Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti.
L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo l’imprenditore potrà ugualmente perseguire il risanamento dell’impresa ricorrendo ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
La domanda di composizione negoziata può essere proposta anche da un’impresa che si trovi già in stato di insolvenza al momento della proposizione della domanda.
Sono previste previsioni più precise in merito ai doveri delle banche e degli altri intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
In particolare, si chiarisce che la notizia dell’accesso alla CNC e il coinvolgimento nelle trattative, oltre a non costituire di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, non può nemmeno costituire la ragione per una diversa classificazione del credito stesso.
È previsto che le misure protettive possano essere richieste nei confronti di tutti i creditori, includendo espressamente i creditori bancari.
Resta ferma la disciplina di vigilanza prudenziale per la sospensione o revoca degli affidamenti che eccedono l’ammontare delle linee di credito utilizzate al momento dell’accesso alla composizione negoziata. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario. Permane l’obbligo di non risolvere o modificare i contratti in corso, imposto a tutti creditori colpiti dalle misure protettive, evitando che siano tenuti a continuare ad erogare credito pur in presenza dei presupposti di applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale eseguendo gli accantonamenti imposti dalla medesima disciplina.