La Direttiva UE 2019/2023, detta “Insolvency”, è finalizzata ad armonizzare le normative degli Stati membri sulla crisi d’impresa per garantire un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore tutela della libertà di circolazione all’interno dell’Unione.
Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, ovvero la prima Direttiva europea sulla ristrutturazione e sull’insolvenza riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle relative procedure e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). Il decreto legislativo di modifica del Codice della crisi apporta diverse novità oltre ad inserire all’interno del Codice anche le norme del Dl 118/2021, fra cui la nuova procedura di composizione negoziata. Il provvedimento è in via di approvazione definitiva ed entrerà in vigore il 15 luglio, salvo rinvii.
Il decreto interviene su quattro punti essenziali:
• Misure di allerta:
Sulle misure di allerta interviene l’articolo 3 il quale le identifica nel percorso della composizione negoziata della crisi e negli istituti di segnalazione all’imprenditore in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e Agente della riscossione, così come la piattaforma telematica della composizione negoziata). Nella nuova formulazione non sono invece più previsti gli indicatori della crisi, né l’intervento del Pubblico ministero.
Inoltre, al comma 4, viene indicato un elenco dei segnali di allarme più significativi ritenuti, dal legislatore, sintomatici della crisi e precisamente:
1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
4. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di fisco e previdenza, nei termini e nel rispetto delle soglie da ultimo modificate a fine 2021.
• Quadri di ristrutturazione preventiva:
Le novelle sono adottate con la finalità di recepire la Direttiva (UE) 2019/1023, in relazione all’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore (art. 1, comma 1, lett. a) della Direttiva). I quadri di ristrutturazione vengono introdotti con l’obiettivo di implementare le procedure che consentono di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali. Il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, risultando solo marginali i ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore.
• Procedure di esdebitazione e interdizioni
La disciplina su esdebitazione e interdizioni, già presente nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza e conforme alla Direttiva Insolvency, prevede ora il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale. Il Titolo III (artt. 20-24) contiene disposizioni volte a ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell’insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo l’esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell’insolvenza del debitore
• Efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
Il decreto legislativo interviene per aumentare l’efficienza e la rapidità delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. L’art. 32 dello schema di decreto legislativo ha inserito all’art. 278, comma 1, la precisazione che con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.
È stato inoltre soppresso l’art. 279, comma 2, che prevedeva un termine di 2 anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura per il conseguimento della esdebitazione per quanto concerne i soggetti che avevano proposto istanza di composizione assistita della crisi.