Il Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni Bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 e in vigore dal 31 luglio 2021, contiene una serie di norme in materia di transizione energetica, appalti, Superbonus 110%, innovazione tecnologica, transizione digitale e procedimento amministrativo.
Di seguito una breve sintesi delle novità contenute nel decreto in esame.
Quanto alla materia della semplificazione ambientale, vi sono talune disposizioni che si propongono di semplificare e velocizzare la transizione energetica.
Ad esempio, sono stati dimezzati i termini per il rilascio della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale): dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce.
La nuova procedura prevede la nomina di una Commissione ad hoc («Commissione tecnica PNRR – PNIEC») dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC, nonché lo svolgimento in parallelo dell’attività istruttoria della Commissione con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione ecologica. È prevista, poi, l’introduzione del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.
Quanto alla materia delle energie rinnovabili, al fine di contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, sono state semplificate le pratiche autorizzative con riferimento:
È prevista, in particolare, una semplificazione dell’attività di repowering ovvero sia l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio.
L’art. 35 del decreto, poi, prevede una serie di misure volte a favorire lo smaltimento dei rifiuti e contemporaneamente volte a promuovere l’attività di recupero dei medesimi nell’ottica di un’economia circolare.
Con riferimento al Superbonus 110% e all’efficientamento energetico degli edifici, con il Decreto Semplificazioni bis la detrazione è stata estesa agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche e a quelli effettuati su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4.
Tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus), contenente le informazioni essenziali. Non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e sarà sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
Si segnala che la Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 ha approvato la versione definitiva del modulo CILAS, ratificato e pubblicato poi sul sito della Funzione Pubblica che di fatto ha istituito il nuovo e semplificato modello frutto di quanto disposto dagli art. 33 e 33-bis del decreto in esame.
Inoltre, nel decreto in questione è stato previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime.
E, ancora, il decreto ha stabilito che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Con riferimento alla materia della semplificazione per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il decreto in esame contiene talune disposizioni aventi l’obiettivo di rendere più veloci le procedure autorizzatorie necessarie per la banda ultra-larga (Bul).
È previsto, poi, che tutte le comunicazioni tra PA e cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti digitali.
Sarà possibile eleggere un domicilio digitale speciale che non abbia valenza generale, ma solo per determinati atti o in occasione della presentazione di un’istanza alla pubblica amministrazione.
Sarà anche possibile delegare l’accesso a uno o più servizi digitali e analogici a un altro soggetto titolare di identità digitale.
Con riferimento, poi, alle modifiche al procedimento amministrativo, si segnala che è stato ridotto da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale può essere annullato d’ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo. Inoltre, è stato stabilito che l’articolo 10-bis della legge 241/90, che disciplina rilascio del preavviso di rigetto dell’istanza, non si applica ai procedimenti di screening, Via e verifica preliminare.
Con un intervento diretto sulla legge 241/1990 è stato, poi, introdotto un rafforzamento del potere sostitutivo della PA in caso di inerzia dell’Amministrazione competente.
Infine, quanto alla materia delle procedure di appalto, sono state introdotte delle disposizioni volte a ridurre i tempi di affidamento e a semplificare gli oneri gravanti sugli operatori economici.
In particolare, è stata prevista una procedura speciale di approvazione di alcune opere infrastrutturali strategiche all’interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità (art. 44)
Sono state, poi, introdotte misure di promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC nonché il principio di parità di genere riferito a tutti gli organismi pubblici istituiti dal decreto legge.
E, ancora, sono state introdotte misure premiali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).
È stata, poi, riconosciuta alle stazioni appaltanti la possibilità di procedere all’affidamento di incarichi di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del Codice Appalti.
A tal proposito, è prevista l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici (BIM).
Un’ultima rilevante novità afferisce alla fattispecie del subappalto.
E, invero, l’art. 49 del decreto in esame modifica le norme previste per il subappalto dall’art. 105 del Codice dei contratti, prevedendo una disciplina transitoria fino ad 31 ottobre 2021 e una a regime a partire dall’1° novembre 2021.
Nello specifico, fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non potrà superare il 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
È stato previsto, infine, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.