In data 29 luglio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (c.d. Decreto Trasparenza, o il Decreto), che ha recepito la Direttiva UE 2019/1152 (c.d. “Direttiva Trasparenza”) e ha modificato il Decreto Legislativo n. 152/1997, introducendo – tra le varie misure – obblighi informativi più specifici a carico del datore di lavoro (o del committente) al momento dell’assunzione.
A norma della recentissima introduzione normativa, il datore di lavoro sarà, infatti, obbligato a comunicare, in formato cartaceo ovvero elettronico, ulteriori informazioni rispetto a quelle precedentemente previste dal D.lgs. 152/1997, e in particolare:
Il decreto prevede altresì il particolare obbligo a carico del datore di lavoro di informare il lavoratore in merito all’utilizzo di strumenti decisionali o di monitoraggio automatizzati per la gestione dei lavoratori che sono rilevanti per i diversi momenti del rapporto di lavoro (come assunzione, gestione, cessazione) e che incidano sulla sorveglianza e sulla valutazione delle prestazioni.
Gli obblighi informativi sopra menzionati si applicano a tutti i rapporti di lavoro, inclusi i rapporti di lavoro domestico, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti con la pubblica amministrazione con la sola esclusione delle tipologie contrattuali previste dal decreto (per esempio, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, rapporti di lavoro familiari, ecc.). Con riferimento alle modalità di comunicazione, il decreto prevede che alcune informazioni debbano essere rilasciate o con il contratto individuale di lavoro oppure con la consegna delle comunicazioni obbligatorie di legge. Se i dati sopra-elencati non sono contenuti in questi documenti, sono previsti due termini differenti (entro 7 oppure 30 giorni dall’instaurazione del rapporto, a seconda del dato e come previsto dallo stesso decreto) per fornire al lavoratore le ulteriori informazioni mancanti.
Tuttavia, pur producendo il decreto i propri effetti a partire dalla data, 1° agosto 2022, due diversi regimi transitori sono stati previsti per questi primi mesi, e in considerazione della data di inizio del rapporto. In particolare, per tutti i rapporti di lavoro soggetti alla modifica legislativa già instaurati alla data del 1° agosto 2022, il datore di lavoro sarà tenuto – su richiesta scritta del lavoratore – ad aggiornare o integrare le suddette informazioni entro 60 giorni dalla richiesta medesima; per tutti i nuovi rapporti, il datore dovrà rispettare i nuovi obblighi normativi al momento dell’assunzione, così come previsto dalla normativa stessa.
In caso di mancato adempimento degli obblighi informativi di cui sopra, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. Per la violazione degli obblighi previsti a carico dei datori/committenti che utilizzino sistemi decisionali o automatizzati, si applica per ciascun mese di riferimento la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro, con aumento delle sanzioni in proporzione alle violazioni per numero di lavoratori.
Ed ancora, evidenziamo che il decreto in esame introduce ulteriori previsioni che limitano la disciplina di particolari clausole inserite all’interno dei contratti di lavoro, come quelle relative al periodo di prova e la sua durata, nonché l’obbligo di esclusiva a carico del dipendente, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.