
Con il decreto attuativo della Legge Capitali, in vigore dal 29 aprile 2026, il Codice civile smette di prevedere un modello di governance «predefinito», introduce la nozione unitaria di organo di controllo e lega in modo esplicito la funzione gestoria agli assetti organizzativi. Non è una riforma per le sole quotate: riguarda ogni società per azioni.
La Legge Capitali è la legge 5 marzo 2024, n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali. Il tassello che incide sul Codice civile è il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, che ne attua la delega: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2026 (Supplemento Ordinario n. 14), è in vigore dal 29 aprile 2026.
Il decreto interviene su due corpi normativi: il TUF (Testo unico della finanza) e il Codice civile, nella parte dedicata ai sistemi di amministrazione e controllo della S.p.A. (società per azioni). Un dato utile per orientarsi fra i documenti tecnici: tutte le modifiche al Codice civile sono concentrate in un’unica disposizione, l’articolo 9, comma 1, lettere da a) a ddd) del decreto; una norma di coordinamento incide inoltre sull’articolo 223-septies delle disposizioni di attuazione del Codice civile, tramite l’articolo 10, comma 6.
Il perimetro va chiarito subito, perché è il punto su cui si generano più equivoci. Le modifiche al Codice civile riguardano l’amministrazione e il controllo di tutte le società per azioni, non soltanto quelle quotate: l’intervento ridisegna il Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis, cioè il cuore della governance della S.p.A. — organi di gestione, organi di controllo e revisione legale dei conti. Alcune previsioni hanno portata mirata e si applicano in modo specifico alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per esempio attraverso soglie più basse di legittimazione dei soci. Ma l’architettura di fondo — i tre sistemi di governance, la nuova nozione di organo di controllo, le regole su assetti, deleghe e responsabilità degli amministratori — vale per le società per azioni in generale.
Le società a responsabilità limitata non sono il bersaglio diretto della riforma, ma ne sono toccate per i rinvii che la legge o il loro statuto operano alle norme sulle S.p.A.: si pensi alla disciplina dell’organo di controllo o del revisore.
Fino alla riforma, l’articolo 2380 del Codice civile faceva del sistema tradizionale — consiglio di amministrazione e collegio sindacale — il modello applicabile in automatico «se lo statuto non dispone diversamente». Il nuovo testo capovolge l’impostazione.
Testo previgente, art. 2380 — «Se lo statuto non dispone diversamente, l’amministrazione e il controllo sono regolati dai paragrafi 2, 3 e 4».
Testo novellato, art. 2380 — «Lo statuto adotta per l’amministrazione e per il controllo uno dei sistemi di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4»: collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, oppure comitato per il controllo sulla gestione.
La conseguenza pratica è netta: lo statuto deve indicare espressamente il sistema prescelto, e viene meno l’idea di un modello che «scatta» in mancanza di scelta. Per le società esistenti questo impone una verifica dello statuto, soprattutto se redatto con la vecchia logica del rinvio implicito al sistema tradizionale.
Alla nuova impostazione si accompagna un cambio di nomi. La riforma rinomina i tre sistemi di governance e rinumera i relativi paragrafi del Codice civile, adottando denominazioni che descrivono l’organo di controllo caratteristico di ciascun modello: il modello classico, con consiglio di amministrazione e collegio sindacale, diventa sistema con collegio sindacale; il modello con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza diventa sistema con consiglio di sorveglianza; il modello con un comitato costituito all’interno del consiglio di amministrazione diventa sistema con comitato per il controllo sulla gestione.
Le nuove denominazioni non sono solo formali: si accompagnano alla rinumerazione e all’abrogazione di diversi articoli, fra cui gli artt. 2409-octies, 2409-undecies e 2409-sexiesdecies.
L’organo di controllo è la nozione unificante con cui il decreto sostituisce, in tutto il Codice civile, i riferimenti puntuali al «collegio sindacale». Doveri, poteri, cause di ineleggibilità e decadenza, riunioni e azioni del controllo confluiscono in un blocco di nuovi articoli, dall’articolo 2396-bis all’articolo 2396-terdecies, applicabili in modo trasversale ai diversi sistemi di governance. Molte di queste norme riproducono, riordinandole, regole già esistenti — i poteri di ispezione del previgente art. 2403-bis, per esempio, confluiscono nel nuovo art. 2396-sexies. Altre sono inedite.
Fra le prime, il nuovo art. 2396-quinquies declina i doveri dell’organo di controllo: vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. «Collegio sindacale» resta come nome dell’organo nel sistema tradizionale, ma il Codice civile ragiona ora per concetto: l’organo di controllo, qualunque sia il modello adottato.
Lo stesso movimento interessa i due strumenti storici di reazione dei soci. Gli articoli 2408 e 2409 sono stati abrogati (art. 9, comma 1, lettera ff), ma il loro contenuto non scompare: viene riprodotto con coordinamento terminologico nei nuovi articoli del blocco sull’organo di controllo, e così esteso a tutti i sistemi di amministrazione e controllo. La denuncia all’organo di controllo, già «denuncia al collegio sindacale» dell’art. 2408, diventa il nuovo art. 2396-ter; la denuncia al tribunale, già art. 2409, diventa il nuovo art. 2396-quater.
Le soglie restano quelle note. La denuncia all’organo di controllo è «qualificata», con obbligo di indagare senza ritardo, se proviene da tanti soci che rappresentano un ventesimo del capitale — un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio — e lo statuto può prevedere percentuali minori. La denuncia al tribunale spetta ai soci che rappresentano un decimo del capitale, un ventesimo nelle stesse società, in presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione.
Il nuovo articolo 2380-bis ritocca un principio cardine. La competenza esclusiva degli amministratori non riguarda più solo la «gestione», ma la «gestione e l’organizzazione» dell’impresa, con menzione espressa dell’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dall’articolo 2086, secondo comma.
Testo previgente, art. 2380-bis, comma 1 — «La gestione dell’impresa […] spetta esclusivamente agli amministratori». L’istituzione degli assetti è richiamata come compito a sé.
Testo novellato, art. 2380-bis, comma 1 — «La gestione e l’organizzazione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086, secondo comma, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e spettano esclusivamente agli amministratori».
Viene inoltre enunciato il principio di collegialità: quando l’amministrazione è affidata a più persone, «l’amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio». È un rafforzamento del legame fra governance e adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, coerente con l’impianto del CCII (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Il vecchio articolo 2381 viene «scomposto»: restano nell’art. 2381 le regole sul presidente del consiglio, mentre due nuovi articoli riorganizzano materie prima concentrate in un’unica norma.
Il nuovo art. 2381-bis disciplina la delega di attribuzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, i limiti del potere di delega e gli obblighi informativi degli organi delegati verso il consiglio e l’organo di controllo, almeno ogni sei mesi. La novità più rilevante è al comma 3: fra le attribuzioni non delegabili rientrano ora le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art. 2086, secondo comma, comprese la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano.
Il nuovo art. 2381-ter raccoglie invece il dovere degli amministratori di «agire in modo informato», il ruolo del presidente nel garantire informazioni adeguate, il diritto di ciascun amministratore di chiedere informazioni e la regola del «ragionevole affidamento» sulle informazioni ricevute.
L’articolo 2391, sugli interessi degli amministratori, viene sostituito. Oltre all’allineamento terminologico — l’amministratore informa l’«organo di controllo» e non più il «collegio sindacale» — si aggiunge un nuovo comma 5: lo statuto o il consiglio, con proprio regolamento, possono stabilire condizioni, modalità e limiti ulteriori sulla partecipazione all’adunanza dell’amministratore portatore di un interesse in una determinata operazione. La regola sull’uso a vantaggio proprio di dati e opportunità di affari viene trasferita nel nuovo art. 2390-bis.
Per le operazioni con parti correlate, l’art. 2391-bis introduce una nuova causa di esenzione: la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) prevede che le procedure della società possano escludere dall’applicazione delle regole le operazioni individuate dalla stessa Consob in base alle soglie di rilevanza, a condizione che ne siano dati conto, in nota integrativa, numero, importo complessivo e medio per tipologia e per ciascuna parte correlata.
Sul fronte della responsabilità degli amministratori gli interventi sono soprattutto di coordinamento, ma con ricadute concrete. Nell’art. 2392, sulla responsabilità verso la società, i richiami interni sono aggiornati ai nuovi artt. 2381-bis e 2381-ter e alla nozione di organo di controllo. Nell’art. 2393, sull’azione sociale di responsabilità, la facoltà di promuovere l’azione su delibera dell’organo di controllo con la maggioranza dei due terzi viene spostata nel nuovo art. 2396-terdecies, sempre nel blocco sull’organo di controllo.
L’intervento con l’impatto più immediato riguarda l’art. 2394-bis, sulle azioni nelle procedure concorsuali: il testo è aggiornato al CCII — liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio — e introduce un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla dichiarazione dello stato di insolvenza per proporre le azioni. È un dato gestionale prima ancora che giuridico: incide su tempistiche e strategie di curatori, liquidatori e parti coinvolte, e va segnato in agenda.
Fra le disposizioni inedite c’è il nuovo articolo 2396-bis, dedicato ai direttori generali. La norma stabilisce un divieto di concorrenza — non possono essere soci illimitatamente responsabili, amministratori o direttori generali in società concorrenti, né esercitare attività concorrente, salvo autorizzazione della società — e un divieto di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’incarico. La violazione comporta la responsabilità per i danni che ne derivano.
È una previsione che codifica, a livello di Codice civile, obblighi di lealtà finora ricostruiti soprattutto in via interpretativa e contrattuale: un punto da coordinare con i contratti dei direttori generali e con le policy interne.
Non esiste una risposta valida per tutte le società: l’impatto va misurato sul singolo statuto e sul sistema di governance adottato. Ci sono però alcune verifiche che conviene impostare subito.
Una verifica mirata sul vostro statuto. Il nostro team di diritto societario e compliance affianca imprenditori e organi amministrativi nell’analisi d’impatto della Legge Capitali: scelta del sistema, aggiornamento statutario, assetti e deleghe.
Avv. Federica Poma, Responsabile Dipartimento Diritto Societario