Dal 1° gennaio 2025 i distacchi e i prestiti di personale saranno soggetti all’Iva anche quando l’impresa che riceve il personale rimborsa solo il costo dei dipendenti.
La novità è prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge del 16 settembre 2024, n. 131 (conosciuto come decreto “Salva Infrazioni”), recentemente convertito con la Legge 14 novembre 2024, n. 166, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
La norma in questione ha eliminato definitivamente il regime di irrilevanza Iva dei distacchi o dei prestiti di personale nei quali l’impresa distaccataria rimborsa al datore di lavoro il solo costo dei lavoratori medesimi, abrogando l’articolo 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale disponeva che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Ad ogni modo, l’articolo 8 continuerà ad applicarsi ai contratti in essere al 31 dicembre 2024 in forza della clausola di salvaguardia disposta dall’art. 16-ter, in ossequio al principio del legittimo affidamento.
La decisione allinea l’Italia alla normativa comunitaria e agli indirizzi europei in materia di imposta sul valore aggiunto, come confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea dell’11 marzo 2020, secondo la quale il distacco e/o il prestito di personale costituiscono un servizio di “natura onerosa” e devono essere trattati come tali ai fini del versamento Iva, anche qualora l’impresa distaccataria si limiti a rimborsare alla distaccante il costo del personale medesimo, senza alcun corrispettivo aggiuntivo.
Pertanto, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante (anche se pari al costo del dipendente medesimo sostenuto da quest’ultima) saranno imponibili ad Iva con aliquota ordinaria del 22%.
Da ultimo, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, l’esclusione dall’assoggettamento ad Iva opera soltanto nel caso in cui siano contemporaneamente presenti le condizioni che di seguito si indicano:
il personale “distaccato/prestato” deve svolgere le proprie mansioni lavorative sotto la direzione e il potere gerarchico e disciplinare della società che usufruisce del prestito. Il dipendente “prestato” non deve, pertanto, essere comandato dal proprio datore di lavoro (lavorando direttamente nell’interesse e per conto di quest’ultimo), ma deve svolgere i compiti assegnati per conto e nell’interesse del soggetto che lo utilizza in prestito. In pratica, l’attività lavorativa del dipendente deve essere organizzata dalla società distaccataria, nell’ambito della propria struttura. Ciò per evitare che, come prestito di personale, possa essere qualificata un’operazione di prestazione d’opera o di appalto, fattispecie contrattuali nelle quali i dipendenti lavorano sotto le direttive del prestatore.