La circolazione delle azioni o delle quote societarie è di regola libera.
Tuttavia, il legislatore ammette alcuni limiti alla circolazione delle azioni o delle quote che possono essere distinti in limiti legali, stabiliti dalla legge, e limiti convenzionali, stabiliti mediante accordi direttamente dai soci.
In tale ipotesi, le azioni o quote non possono essere liberamente trasferite se:
Questi limiti possono essere previsti dai soci:
La principale differenza tra le due categorie è connessa alla loro natura giuridica e alla rilevanza esterna: mentre gli accordi inseriti all’interno dell’atto costitutivo (statuto), hanno efficacia reale e sono opponibili ai terzi, i patti parasociali -esterni tra i soci- sono caratterizzati da una mera efficacia obbligatoria avendo rilievo solo tra le parti. Conseguentemente, non avendo alcuna efficacia esterna la loro violazione non comporterebbe alcuna invalidità nella vendita delle azioni o quote che può regolarmente realizzarsi. In tal caso, l’inadempiente è tenuto al solo risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci.
Pur avendo un’efficacia nettamente limitata rispetto ai limiti statutari, i patti parasociali negli ultimi anni sono stati oggetto di lunghi dibattiti per la loro funzione ed efficacia, con specifico riguardo al loro singolare utilizzo dalla prassi societaria che prevedeva l’inserimento all’interno dello statuto di una clausola di rinvio al patto parasociale esterno per limitare la circolazione delle azioni o quote.
A tal riguardo si è verificato un cambiamento di rotta rispetto all’utilizzo dei tradizionali strumenti limitativi della libera circolazione delle azioni o quote.
I patti parasociali assumono in questi termini rilevanza interna ed esterna, e l’utilizzo dei patti parasociali – per mezzo di un richiamo ad essi inserito all’interno dello statuto – sostituiscono integralmente le clausole statutarie limitative della circolazione delle azioni o quote assumendo grande rilevanza sia interna (tra i soci sottoscrittori) che esterna (nei confronti dei terzi).
Tale impostazione, oltre che nella frequente prassi, è stata fatta propria anche dal Notariato di Milano che, con la massima n.194 del 17 novembre 2020, ponendo la sua attenzione sui patti parasociali nell’ambito del trasferimento di quote o azioni sociali ha affermato che:
“E’ legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di S.p.a. o delle quote di s.r.l. nel senso di subordinare l’efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci. In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso”.
Il nuovo orientamento interpretativo pone principalmente la sua attenzione sulla rilevanza applicativa dei patti parasociali, ammettendo la possibilità di prevedere una disposizione statutaria che impone all’aspirante socio l’adesione ad un patto parasociale ai fini della validità del trasferimento di quote o azioni sociali.
Riepilogando, i patti parasociali, avendo efficacia obbligatoria e non reale, generalmente vincolano al loro rispetto esclusivamente i soci contraenti e non la società, che è soggetto terzo al rispetto dell’accordo.
Ma, la nuova prassi insieme al contributo interpretativo del Consiglio Notarile, conferendo una nuova veste al patto parasociale ha garantito una tutela equa e bilanciata dei diversi interessi dei soci:
– da un lato la riservatezza del patto parasociale (efficacia tra le sole parti firmataria);
– dall’altro l’efficacia del patto nei confronti di parti non originariamente firmatarie.
In conclusione, l’inserimento della nuova clausola ha creato un tratto d’unione tra lo Statuto che rinvia alle conclusioni dei patti parasociali con questi ultimi, che divengono vincolanti all’esterno, seppur nel rispetto della riservatezza dei soci firmatari, non essendo possibile per gli altri soci il contenuto del patto.
Ad ogni modo, pur nel rispetto della riservatezza il patto parasociale, essendo idoneo all’esercizio di un controllo sulla società, sarà soggetto all’obbligo di pubblicità e trasparenza al fine di rendere noto ai terzi l’esistenza accordi che condizionano l’efficacia della cessione della partecipazioni nei confronti della società, alla preventiva adesione da parte del nuovo socio al patto parasociale.