La retrodatazione degli effetti contabili e di bilancio nelle operazioni straordinarie di fusione e scissione consente di imputare al bilancio delle società risultanti dalle suddette operazioni gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni poste in essere dalle società preesistenti alla fusione o alla scissione stessa.
La possibilità di retrodatare gli effetti contabili, in particolare nel caso di fusione, è prevista dall’art. 2501 c.c. che, nell’elencare gli elementi necessari di un progetto di fusione, dispone che sia determinata “la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante”; data che, ai sensi dell’art 2504 bis, comma 4, c.c., può anche essere anteriore a quella degli effetti civilistici della fusione. Sul punto, occorre ricordare che quest’ultima ha effetto da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c..
In maniera analoga, anche per la scissione, l’art. 2506 quater c.c. (che prevede che tale operazione abbia effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie) dispone che “per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori”. Si applica, dunque, il quarto comma dell’articolo 2504 bis, appena illustrato.
Appare evidente che se il procedimento di fusione ricade in un unico esercizio e vi sia, inoltre, coincidenza tra gli esercizi delle società coinvolte, le risultanze del bilancio di chiusura vengono imputate alla contabilità e al bilancio dell’incorporante. La problematica circa la possibilità di retrodatare gli effetti contabili sorge, invece, quando il procedimento di fusione ha inizio in un esercizio e termina in un altro, oppure si voglia effettuare una retrodatazione ad un esercizio di bilancio diverso. Ci si chiede, infatti, se vi siano limiti alla retrodatazione degli effetti contabili della fusione e della scissione, in particolare se siano applicabili i limiti previsti dalla normativa fiscale e civilistica che regola le operazioni di fusione e scissione.
Normativa fiscale
La disciplina fiscale, in tema di fusione, dispone attraverso l’art. 172 comma 9 del TUIR che gli effetti fiscali della fusione non possono decorrere da una data anteriore a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio di ognuna delle società fuse o incorporate o, se più vicina, alla data in cui si è chiuso l’ultimo esercizio dell’incorporante.
Per quel che concerne la scissione, invece, l’art 173 comma 11 TUIR consente di retrodatare gli effetti di tale operazione “limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo”.
Dunque, la retrodatazione fiscale è possibile fino al primo giorno dell’esercizio in corso alla data di efficacia civilistica dell’operazione, sia per la fusione sia, quando consentito, per la scissione.
Ambito civilistico
Per ciò che riguarda invece la disciplina civilistica non esistono norme che prevedono espressamente limiti alla retrodatazione contabile. Ciò che preme verificare dunque è esclusivamente la possibilità di applicazione del “limite dell’esercizio in corso” (previsto dalla normativa fiscale) in ambito civilistico.
Sul punto occorre rilevare, in linea anche con gli orientamenti del consiglio notarile di Milano, che nonostante la lettera della norma tributaria faccia riferimento alla data in cui si è chiuso l’ultimo esercizio, parte della dottrina tributaria e civilistica ritiene che la norma si riferisca all’esercizio inteso come complesso di operazioni riguardanti un dato periodo temporale. D’altronde, il limite fiscale non sembra applicabile agli effetti civilistici della fusione o della scissione dato che le operazioni di tali società sono inserite nel bilancio della incorporante (o beneficiaria) senza dispersione di dati o alterazione di effetti. Anzi, occorre sottolineare che la retrodatazione degli effetti contabili risulta essere la scelta preferibile ogni qualvolta l’esercizio delle società estinte sia già chiuso al momento in cui la fusione produce i suoi effetti. Da ciò consegue che, nell’ipotesi di esercizi ancora aperti per i quali non siano ancora stati approvati i bilanci, la retrodatazione possa essere anticipata all’inizio del periodo precedente.
Affinché la retrodatazione sia operabile è necessario che le operazioni compiute nel periodo che va dalla data di decorrenza degli effetti contabili alla data di efficacia della fusione possano essere recepite nei bilanci delle società risultanti dalle operazioni fin qui menzionate.
Pertanto, la retrodatazione incontra come unico limite quello dell’avvenuta approvazione ovvero della scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si vuol far ricadere la data di decorrenza degli effetti contabili.
L’orientamento prevalente propende, in definitiva, per l’ammissibilità della retrodatazione degli effetti contabili di fusione e scissione al primo giorno dell’esercizio precedente a quello in cui si conclude l’operazione, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio, anche di una sola delle società partecipanti all’operazione, e non siano decorsi i termini per l’approvazione del medesimo.