Con il nuovo art. 21-bis del Dlgs 74/2000, la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario a condizione che la pronuncia: a) sia di assoluzione piena (“il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”); b) sia emessa a seguito di dibattimento; c) sia stata pronunciata nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi elementi oggetto di valutazione nel processo tributario.
L’efficacia del giudicato, inoltre, si estende ai terzi coinvolti nell’ipotesi in cui l’assoluzione sia stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Prima della riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024, il sistema sanzionatorio penal-tributario, regolato dal D.Lgs. 74/2000, si fondava sul principio della piena e reciproca autonomia tra i due sistemi (penale e tributario) con l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità.
Il Legislatore ha istituito un collegamento tra i due procedimenti, in modo da agevolarne l’influenza reciproca, superando il vecchio sistema del “doppio binario” in cui l’uno si concludeva autonomamente rispetto all’altro.
Il nuovo articolo 21-bis, rubricato “ Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione ” prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento assuma nel processo tributario efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. È previsto, altresì, che la sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione.
La novella legislativa individua, peraltro, l’ambito soggettivo della sentenza penale assolutoria, prevedendo che l’efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di assoluzione si applichi, in ogni stato e grado, nel processo tributario:
– nei confronti del medesimo soggetto, se la sentenza penale è pronunciata con le formule “ perché il fatto non sussiste ” o “ l’imputato non lo ha commesso ”;
– nei confronti di altri soggetti connessi con l’imputato, se la sentenza penale è pronunciata esclusivamente con la formula “ perché il fatto non sussiste ”.
In particolare, ai sensi del citato comma 3, la sentenza irrevocabile di assoluzione giova, con effetto di giudicato nel processo tributario, anche alla persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale; – all’ ente e società , con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto nonché ai loro soci o associati.
Come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione (a titolo esemplificativo, si confronti l’Ordinanza n. 23570/2024), il nuovo art. 21- bis del D. Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024, si applica anche nei casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 87/2024 purché, in tale data, sia ancora pendente il relativo giudizio tributario.
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In coerenza con i principi generali dell’ordinamento, al fine di una compiuta certezza del diritto, la nuova norma prevede che gli elementi esaminati dalla sentenza penale devono riguardare lo stesso soggetto ed essere gli stessi che fondano l’indagine fiscale. Pertanto, se i fatti non sussistono ai fini del reato, gli stessi non avranno efficacia per la ripresa fiscale.
Alle condizioni date dal Legislatore, viene trasformato il sistema del “doppio binario” penale tributario in modo che i provvedimenti conclusivi dei due procedimenti siano tra loro conformi e la condotta dell’imputato/contribuente abbia la medesima valutazione.