Con la sentenza n 7470 depositata il 20.03.2024, i Giudici di legittimità, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, hanno confermato, in applicazione di un orientamento ormai consolidato, la netta distinzione giuridica tra la cessione di quote societarie e la cessione di azienda, e ciò anche quando la cessione di quote sia totalitaria.
La controversia traeva origine nell’emissione di un atto di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l’atto di cessione delle intere quote di una società, in atto di cessione d’azienda, con conseguente applicazione di una maggiore imposta di registro. Secondo l’Agenzia, la cessione totalitaria delle quote di una società, simulava un atto di cessione di azienda e con conseguente tassazione dello stesso in misura proporzionale in luogo dell’imposta in misura fissa.
La Suprema Corte, però, non ha condiviso le ragioni dell’Ufficio ed ha motivato il rigetto della domanda sulla base della diversità giuridica delle due operazioni.
Invero, sostengono gli Ermellini, il negozio di cessione di quote sociali non può essere riqualificato quale contratto di cessione di azienda con conseguente obbligo del cedente a rispondere dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2560 c.c. Infatti, quale che sia l’attività svolta da una società commerciale e quale la consistenza del suo patrimonio, il trasferimento da un soggetto ad un altro di una quota di partecipazione non è mai qualificabile come trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda, che è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 2555 c.c. Tale equiparazione non può essere neppure operata mediante il richiamo alla disciplina fiscale sull’imposta di registro la quale rievoca l’intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto.
L’Amministrazione Finanziaria non può più riqualificare l’atto facendo ricorso a contenuti diversi da quelli propri dell’atto presentato alla registrazione.
La motivazione della Suprema Corte attiene anche alla considerazione che chi aliena un’azienda soggiace ad una peculiare disciplina legale, totalmente diversa dalla disciplina legale a cui è soggetto chi aliena le quote societarie. Chi aliena una azienda ha, ad esempio, l’obbligo di astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta per oggetto o ubicazione. Inoltre la cessione di azienda comporta la cessione di crediti, debiti e rapporti contrattuali dell’azienda ceduta e l’acquirente non è liberato dei debiti anteriori al trasferimento se i creditori non vi acconsentano. Di contro, con la cessione delle quote societarie, invece, il cessionario continua l’attività della società in cui è subentrato come socio ed i debiti della società gravano su di essa con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione, anche senza il consenso dei creditori.
A livello fiscale, tale distinzione comporta la diversa tassazione degli atti in quanto la cessione di quote soggiace normalmente all’imposta di registro in misura fissa mentre la tassazione della cessione di azienda sconta l’imposta di registro in misura proporzionale.