Nelle società di capitali è prassi diffusa tra i soci di apportare alla società ulteriori mezzi finanziari al fine di perseguire al meglio l’oggetto sociale attraverso erogazioni di denaro erogate con modalità diverse rispetto alle tipiche procedure di aumento di capitale sociale, meglio note come “versamenti fuori capitale”.
Sebbene sotto il profilo dogmatico i versamenti in conto capitale siano stati suddivisi in tre tipologie, nella pratica non è semplice qualificare la natura giuridica di tali versamenti. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, quando la natura del versamento non è chiara non bisogna arrestarsi alla qualificazione effettuata dal socio per il versamento, ma deve darsi prevalenza alla reale intenzione delle parti.
Tali contributi possono distinguersi in:
Questa tipologia di versamento eseguita dai soci può distinguersi in:
a) versamenti in conto capitale, eseguiti dal socio per aumentare il patrimonio netto della società.
Le principali caratteristiche sono le seguenti:
b) versamenti a fondo perduto, che vengono di regola eseguiti in caso di perdita d’esercizio da parte della società attraverso l’erogazione di somme.
Essi, hanno caratteristiche comuni con i versamenti in conto capitale:
Tuttavia, ciò che li contraddistingue dai precedenti è l’esistenza di una finalità che si sostanzia nella copertura di una perdita d’esercizio già verificata.
Ulteriormente, tali somme sono considerate quali sopravvenienze attive in bilancio al fine di riportare il bilancio in pareggio. A differenza dei versamenti in conto capitale, non possono essere utilizzati per aumenti gratuiti di capitale se non per la finalità specifica a cui sono destinate.
c) versamenti in conto futuro aumento capitale, che riguardano erogazioni di denaro in favore della società da parte dei soci in previsione di una operazione di aumento di capitale a pagamento, non ancora deliberato.
I soci, in tal caso destinano anticipatamente delle somme a copertura del costo dell’aumento di capitale.
Questa tipologia di versamenti subisce un trattamento molto diverso rispetto alle altre due categorie di versamenti:
Come già anticipato, problematica di non poco conto sorge dal momento in cui diviene difficile interpretare l’intento ultimo del socio in relazione alla tipologia di versamento che intende effettuare, in particolare con riferimento all’individuazione dell’esistenza dell’obbligo di restituzione e dell’ambito di utilizzabilità della somma erogata in favore della società.
Pertanto, pur utilizzando lo schema del versamento dei soci (diverso dal finanziamento senza obbligo di restituzione) la società potrebbe ritrovarsi a fare i conti con la restituzione di somme erogate dal socio in alcuni casi particolari.
Questo delicato tema investe principalmente la categoria dei versamenti in conto futuro aumento di capitale che rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata in vista di un futuro aumento di capitale. Essi rappresentano per la società un apporto provvisorio fino all’effettiva esecuzione della futura operazione di aumento del capitale sociale considerato che, in assenza della futura operazione di aumento del capitale sociale, le somme versate dal socio dovranno necessariamente essere restituite.
Sulla questione peraltro è intervenuta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza del 16 novembre, n. 34503), a seguito di una controversia tra alcuni soci sulla potenziale restituzione di somme versate dai soci in conto futuro aumento di capitale in favore della società, stabilendo, in linea con la giurisprudenza consolidata, che sul tema è sempre necessario indagare la volontà delle parti, non costituendo prova decisiva quanto annotato nelle scritture contabili per qualificare il versamento.
Di seguito il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte:
“I versamenti, in conto futuro aumento di capitale, effettuati dai soci in favore di una società di capitali, condizionati all’adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera, determinano a carico della società l’obbligo della restituzione. Secondo la giurisprudenza consolidata la corretta qualificazione dell’erogazione di somme da parte del socio deve essere effettuata attraverso un’indagine circa la reale volontà delle parti nel caso concreto, non limitata al solo uso dei termini di utilizzati per le annotazioni nelle scritture contabili”.