Con la novella del 2017 è stata estesa alle Piccole e medie imprese (PMI) costituite in s.r.l. la facoltà, inizialmente concessa alle sole start up innovative e ora possibile per tutte le s.r.l., di inserire nell’atto costitutivo la possibilità di costituire categorie di quote caratterizzate per la circostanza di attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e/o alle quote di altre categorie, ma al contempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria.
Il consiglio notarile di Milano, ha precisato che le quote di categoria possono appartenere a uno o più soci e possono coesistere sia con la presenza di partecipazioni individuali sia con la presenza di altre categorie di quote. Che il medesimo soggetto può essere contemporaneamente titolare di una partecipazione individuale e di una o più quote di una o più categorie. La presenza di categorie di quote non impedisce alla società di attribuire diritti particolari a uno o più soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., tanto nell’ipotesi in cui essi siano titolari di una partecipazione individuale quanto nell’ipotesi in cui essi siano titolari solamente di quote di categoria.
La facoltà di emettere categorie di quote può riguardare l’intero capitale sociale o solo parte di esso. Lo statuto della società può, infatti, stabilire che le quote di ciascuna categoria siano tutte di eguale misura ovvero che di misura variabile e divisibile.
Inoltre, è possibile prevedere la creazione di categorie di quote che non attribuiscano diritti di voto, che attribuiscano diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta dai soci o, ancora, che attribuiscano diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
Sempre lo stesso notarile di Milano, ritiene che, proprio la spersonalizzazione, che connota le categorie di quote – siano esse standardizzate o non standardizzate – consente di affermare che, mentre il trasferimento delle partecipazioni individuali non comporta di regola il passaggio dei diritti particolari eventualmente spettanti al socio alienante, il trasferimento di quote di categoria comporta di regola il passaggio anche dei diritti diversi che caratterizzano la categoria medesima. Deve cioè ritenersi che la caratteristica “personalistica” dei diritti particolari ai sensi dell’art. 2468. comma 2, c.c., lasci in tal caso il passo a una tendenziale “spersonalizzazione” delle quote di categorie, proprio perché standardizzate e dotate nel loro complesso dei medesimi “diritti diversi”, a prescindere dall’identità soggettiva di chi ne divenga titolare.
Tuttavia è sempre possibile che lo statuto sociale preveda delle deroghe alla trasferibilità dei diritti diversi delle quote di categoria prevedendo che, in caso di trasferimento a terzi, vi sia l’automatica conversione delle quote di una categoria in quote di altra categoria, ovvero prevedendo la loro trasformazione in quote individuali, prive di diritti deversi e di diritti particolari.
Le PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata sono sempre più simili a delle piccole SPA: come per quest’ultime, infatti, non opera il divieto di offrire al pubblico le partecipazioni dei soci (art. 2468, comma 1, c.c.), ferme restando l’osservanza delle norme e dei regolamenti in materia.