Aspetti generali
Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata volto a tutelare la proprietà intellettuale, in particolare per quei redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, marchi d’impresa nonché di informazioni aziendali e/o esperienze tecnico industriali, incluse quelle commerciali e scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Norme di riferimento
Il decreto “Patent Box” del 28 novembre 2017 è stato adottato in attuazione dell’art. 1, commi 37 – 43, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), come modificato dal Decreto- Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, e dal Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Inoltre, recenti disposizioni in materia sono previste all’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58.
Agevolazione
Tale regime di tassazione permette a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, di escludere dalla base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.
Le plusvalenze sono integralmente detassate se almeno il 90% del corrispettivo di cessione è investito in attività di ricerca e sviluppo entro la fine del secondo anno successivo la cessione.
Individuazione dei beni
Il primo step dell’iter che porta alla detassazione risulta essere l’individuazione del bene intangibile.
I beni immateriali rilevanti ai fini dell’applicazione di tale speciale regime sono individuati dall’art. 6 del decreto “Patent Box”; al di là della mera elencazione contenutistica racchiusa nel suddetto testo di legge risulta opportuno, ai fini di individuare la presenza di un corretto asset agevolabile, rifarsi alle norme interne e internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale in base al relativo territorio di protezione.
Regime preesistente e nuove semplificazioni
Prima dell’approvazione del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) l’opzione per accedere all’agevolazione in esame si sostanziava principalmente in un accordo con l’Agenzia delle Entrate, ruling obbligatorio, nei casi di utilizzo diretto del bene.
L’accordo di cui sopra era facoltativo nei casi di concessione in uso del bene o di plusvalenze infragruppo.
Con il DL n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, all’art. 4 è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che ne facciano opzione, alternativamente alla procedura preventiva per un accordo in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, di determinare direttamente ed autonomamente il reddito ed effettuarne la dichiarazione indicando le informazioni necessarie in “idonea documentazione” rimandando il relativo confronto con l’Amministrazione Finanziaria alla successiva fase di controllo.
Orbene, con la semplificazione prevista dal D.L. Crescita viene previsto un opzionale regime di autoliquidazione che permette ai contribuenti, attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per lo stesso, di indicare gli importi fornendo una precisa documentazione a supporto.
Come evidenzia la Circolare n. 28 del 29 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, vi sono delle differenze tra la nuova formula semplificata e quella preesistente.
Come riportato testualmente: ”al Contribuente che utilizza direttamente il bene immateriale viene offerta la possibilità di scegliere una modalità alternativa di fruizione dell’agevolazione,
tramite l’opzione per il Regime di autoliquidazione OD, che si differenzia, per condizioni ed effetti, dalle ipotesi di autoliquidazione già previste dalla disciplina Patent box. Ne consegue che il nuovo regime completa ma non assorbe la disciplina in materia di Patent box. Le due discipline si sovrappongono parzialmente, in termini di vantaggi per il Contribuente, solo in due casi, ovvero nell’ipotesi, contemplata al punto 8 del Provvedimento meglio illustrata nel prosieguo del presente documento (par. 5.3) e nel caso di utilizzo indiretto del bene agevolabile o di realizzo delle relative plusvalenze. Si tratta di due fattispecie in cui il Contribuente, alle condizioni indicate nel provvedimento, può godere, oltre che dell’esimente sanzionatoria, anche della fruizione del beneficio in unica soluzione.
“Le due opzioni, entrambe irrevocabili e rinnovabili, hanno una diversa durata: mentre l’opzione PB ha una durata quinquennale, l’opzione OD (oneri documentali) ha una durata annuale.
Inoltre, la sussistenza di un’opzione PB è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso al regime agevolativo Patent Box; di contro, la sussistenza di entrambe è necessaria per beneficiare del Regime di autoliquidazione OD e godere dei relativi effetti.
Infatti, se la sola opzione PB consente di accedere al beneficio Patent box con le modalità previste dalla relativa disciplina, laddove a tale opzione PB si affianchi l’esercizio dell’opzione annuale OD, il Contribuente può autoliquidare il beneficio direttamente in dichiarazione, fruendone in modalità frazionata e, al contempo, godere della esimente sanzionatoria, sempre che il set documentale sia ritenuto idoneo in sede di controllo”.
La circolare espone precisi chiarimenti sul documento unico informativo su cui si basa il processo di determinazione del reddito agevolabile.
Tale documento unico si divide nella sezione A, i cui contenuti sono finalizzati a fornire all’Agenzia delle Entrate gli elementi conoscitivi necessari per comprendere il contesto organizzativo, funzionale e di rischio del contribuente, nel corso delle attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività di controllo.
Nella sezione B, invece, sono contenute le informazioni di tipo contabile e fiscale necessarie per consentire il riscontro della corretta quantificazione del beneficio espresso come variazione in diminuzione nei modelli dichiarativi.
Esclusioni
Sono escluse
le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi; in quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è
finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.
Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che
determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime
forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base
catastale, ecc.).