La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto diverse novità per le imprese, tra le quali spicca quella prevista dall’articolo 1, comma 266, secondo il quale verrà prorogata per un periodo di cinque anni la sospensione degli effetti derivanti dalle perdite subite dalle società di capitali, le quali potranno, appunto, coprire tali perdite con l’approvazione del bilancio 2025, mediante gli utili degli esercizi successivi o futuri aumenti di capitale.
Da ciò discende che la causa di scioglimento per perdite non opererà fino alla approvazione del bilancio 2025, e ciò riguarderà S.r.l., S.p.a. e cooperative.
La norma in questione sostituisce l’art. 6 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), il quale originariamente sospendeva gli effetti delle perdite solo fino al 31 dicembre 2020, aggiungendo altresì che le società in perdita dovessero essere o ricapitalizzate (cioè sottoposte ad aumento di capitale) ovvero sciolte a partire dal 1 gennaio 2021 (senza però prevedere un termine entro il quale dovessero essere sciolte).
Il nuovo art. 1 comma 266, invece, non solo proroga la sospensione degli effetti di cui sopra, ma chiarisce ed anzi offre un quadro più completo della stessa disciplina riguardante le imprese in perdita. Nello specifico, la norma in questione prevede quanto segue:
L’unico onere che viene introdotto a carico di quelle aziende che volessero usufruire dei benefici di cui sopra è quello relativo all’obbligo di informazione in nota integrativa: nello specifico, alle perdite che siano emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” potranno sì essere applicate le nuove disposizioni, ma dovranno essere chiaramente indicate in Nota integrativa.
La ratio delle summenzionata previsione è quella di tenere distintamente separate le perdite soggette alla suddetta sospensione, rispetto a quelle altre perdite che siano maturate nel corso di esercizi diversi e che, invece, non godono del beneficio della sospensione, e che dunque concorreranno autonomamente a dare luogo a ipotesi di ricapitalizzazione o scioglimento della società.