Il Senato della Repubblica ha approvato ieri in via definitiva la legge finanziaria dello Stato per l’anno 2021. Per quanto di interesse, il provvedimento ha apportato significative modifiche agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio, che ha introdotto la detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
In sintesi le principali novità:
- PROROGA AL 30 GIUGNO 2022 (PER I CONDOMINI 31 DICEMBRE 2022): è stato esteso fino al 30 giugno 2022 il periodo in cui effettuare le spese per usufruire dell’agevolazione, e la parte di spesa effettuata nel 2022 verrà fruita in 4 quote annuali di pari importo. Per gli interventi effettuati dai condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, l’estensione è al 31 dicembre 2022. Negli stessi termini sarà possibile optare sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito
- ESTENSIONE ALLE PROPRIETÀ CON PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI: la possibilità di accedere alle agevolazioni è stata estesa non solo ai condomini ma anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, ma sempre nei limiti del numero massimo di due unità immobiliari per soggetto, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
- INTERVENTI PER LA COIBENTAZIONE DEL TETTO: è stato chiarito, in tema di isolamento termico, che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
- CHIARITO IL CONCETTO DI UNITÀ IMMOBILIARE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE: un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale
- RICOMPRESI ANCHE EDIFICI SENZA APE O SENZA MURI PERIMETRALI: sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A
- RICOMPRESI ANCHE GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: vengono contemplati nelle misure agevolative gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità
- CHIARIMENTI SULLE DELIBERAZIONI CONDOMINIALI: le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole
- CHIARIMENTI SULLE ASSICURAZIONI PER ATTESTAZIONI E ASSEVERAZIONI: i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni assolvono l’obbligo di dotarsi di copertura assicurativa sia mediante una polizza già sottoscritta per danni derivanti da attività professionale, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti; sia, in alternativa, mediante una polizza dedicata alle attività in esame con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile professionale ordinaria
- OBBLIGO DI ESPORRE IL CARELLO SUPERBONUS IN CANTIERE: è stato previsto l’obbligo inserire nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”