In tema di società di capitali, a seguito della procedura di liquidazione, affinché vi possa essere l’estinzione della società dev’essere effettuata la cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Ciò in virtù dell’art. 2495, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti.
La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, inoltre, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
Tali principi sono stati anche fissati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Cass., Sez. Un., 12/03/2013, n. 6070).
Infine, con una recentissima sentenza (Cass. Civ., Sez. V, 12 luglio 2022, n. 22060), la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni punti fermi in materia di estinzione delle società di capitali e cancellazione dal Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 2495 ss. c.c., in particolare: (a) “la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo”; (b) “l’iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ha valore costitutivo e produce un effetto estintivo della persona giuridica; le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l’attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione”; (c) “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata in materia fallimentare)”.
Al riguardo si rammenta che l’articolo 10 della legge fallimentare (oggi art. 33 del codice crisi d’impresa) stabilisce che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. La disposizione fa così sopravvivere la società anche dopo la sua estinzione limitatamente all’applicazione della disciplina del fallimento. La società estinta non perde pertanto la sua capacità processuale nelle fasi che concernono la procedura fallimentare (oggi della liquidazione giudiziale). Nel contraddittorio sarà parte il liquidatore della società cancellata, che è anche legittimato ad impugnare la sentenza di fallimento.