L’articolo 1 del D.L. 152/2021 introduce all’interno del PNR, il “Superbonus Alberghi e Strutture ricettive”, ovvero un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100 mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione.
Soggetti legittimati
Tipologia di interventi:
a) incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi saranno definite con un bando del Ministro dei Turismo.
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di uno o più interventi dei seguenti interventi:
Decorrenza e limiti temporali
Ammissibili gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
Modalità operative
Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 40.000 euro, incrementabile:
Cumulabilità
Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
I due incentivi non sono cumulabili, invece, con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Modalità presentazione domanda
Le domande per accedere al bando superbonus alberghi 80% dovranno essere presentate per via telematica e gli incentivi saranno attribuiti secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande (quindi attraverso il Click Day) e previa verifica del rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi; a tal proposito il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche.