La partecipazione del contribuente al rapporto tributario raggiunge con il regime opzionale dell’adempimento collaborativo, introdotto dal Decreto Legislativo nr. 128/2015, la sua più ampia manifestazione nell’ordinamento nazionale.
Tale regime è stato oggetto di recentissima riforma a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 nr. 221 (pubblicato in g.u. in data 03 gennaio 2024).
Tale regime nasce dall’esigenza di uniformare il sistema tributario al contesto internazionale, al fine di una stabilità della normativa tributaria, tramite un’interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, così da prevedere la posizione del Fisco.
In via del tutto preliminare occorre fare riferimento alla nozione di “rischio fiscale ”, inteso quale probabilità di accertamento tributario e l’entità del danno che ne possa derivare.
Pertanto, ai fini in esame il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dovrà essere certificato da parte di professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Per quanto concerne i limiti dimensionali il nuovo articolo 7 comma 1-bis, prevede:
il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
All’articolo 6 il comma 3 è sostituito dal seguente: « fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all’Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l’interpello di cui al comma 2 i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione.
Ed ancora il nuovo comma 3-bis prevede che quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.
Ed ancora l’articolo 7 bis rubricato (Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale) prevede che “i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all’articolo 7, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall’articolo 4, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate”.
Pertanto, tale articolo ha previsto che anche le imprese che non possiedono i requisiti per aderire all’adempimento collaborativo di cui all’articolo 7, potranno comunque optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall’articolo 4.
In caso di esercizio dell’opzione:
a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.
L’adesione al regime comporta ulteriori vantaggi:
Contraddittorio preventivo
Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l’Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione.
Scudo penale
L’articolo 6 comma 4 prevede che non sono punibili le condotte di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.
Decadenza accertamento anticipata
Il nuovo comma «6-bis dell’articolo 6 prevede che per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato del rischio fiscale è certificato i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di due anni.
Pertanto, solo attraverso un corretto sistema di gestione e monitoraggio del rischio fiscale, certificato da professionisti indipendenti, si potranno ottenere indubbi vantaggi anche per le imprese di minori dimensioni, che intenderanno aderire al regime opzionale, tramite un’interlocuzione costante e preventiva tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, così da prevedere la posizione del Fisco, riducendo così il rischio fiscale.
Le imprese dovranno progettare dei propri modelli organizzativi, con un presidio dedicato al rischio fiscale. Solo un sistema di controllo interno e gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework) potrà contribuire ad eliminare e gestire il rischio fiscale.