(I) IL DECRETOLEGGE “CURA ITALIA” DEL 17 MARZO 2020
Con il decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”, sono state adottate una serie di misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese al fine di fronteggiare la grave crisi che sta affrontando il nostro Paese. Le misure in questione riguardano, in particolare, la sospensione delle scadenze fiscali, il potenziamento degli ammortizzatori sociali, nonchĂ© il sostegno alla liquiditĂ delle imprese.Â
Per una panoramica generale, rinviamo alla nostra precedente newsletter, pubblicata sul nostro sito: https://vocati.it/coronavirus-le-tutele-legali-per-le-imprese-e-le-misure-introdotte-dallenormative/.Â
In questo documento ci concentreremo sulle principali misure introdotte dal decreto-legge e sui principali strumenti giuridici a favore delle imprese, con riferimento a (i) gestione dei rapporti con le banche; (ii) gestione dei contratti commerciali in essere; (iii) adempimenti societari.
(II) Gestione dei rapporti con le Banche – mutui e finanziamenti
â–Ş Sostegno per le microimprese e le PMI. Vengono previste alcune misure di sostegno finanziario, su istanza di parte.
â–Ş Sospensione o allungamento dei mutui contratti prima del 31 gennaio 2020, anche con riferimento a mutui e contratti di finanziamento con gli enti regionali IrfisFinsicilia Spa, Ircac e Crias.
Tale misura permette alle imprese di sospendere le rate mensili dei finanziamenti ottenuti dalle banche, evitando il pagamento della quota di capitale per un anno. Questa misura viene applicata ai rapporti di mutuo di medio e lungo termine.
Con riferimento invece all’allungamento invece è prevista che l’estensione del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua del piano di ammortamento.
â–Ş Estensione del fondo di garanzia delle PMI. Tra i vari interventi il decreto ha previsto per un periodo di 9 mesi, inter alia, che:
â–Ş Tra le altre misure previste si segnalano:
Come ti possiamo assistere?
La nostra assistenza comprende la predisposizione di istanze di rinegoziazione, di proposte di rateizzazione e di istanze sospensione sia per le fattispecie coperte dalla normativa sopra esaminata, sia da quelle non coperte, relativamente a mutui, leasing commerciali e rapporti bancari e finanziari in genere.
(III) Gestione dei rapporti commerciali in essere – CHECK-UP dei contratti
Inopinatamente le recenti normative nulla dispongono in tema di gestione dei rapporti contrattuali in essere tra le imprese, e pertanto dovranno richiamarsi i principi e gli istituti di carattere ordinario, adattandoli alla luce dell’attuale eccezionale situazione. In tal senso ti supportiamo con il servizio di CHECK-UP di tutti i contratti in essere, per verificarne la tenuta o gli eventuali rischi e/o opportunità .
▪ Responsabilità contrattuale: ai sensi della legge italiana, si è tenuti al risarcimento del danno se non è possibile provare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Sarà quindi necessario valutare se, per le specifiche attività e obbligazioni, l’emergenza Coronavirus può essere considerata una causa non imputabile, e quindi se è configurabile un inadempimento contrattuale o meno.
▪ Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta: è possibile risolvere il contratto e liberarsi dalle obbligazioni nel caso in cui la propria prestazione diventi impossibile. La parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Sarà quindi necessario valutare se, per ogni singolo contratto, l’emergenza Coronavirus può determinare o meno una ipotesi di risoluzione.
▪ Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta: per i contratti di durata, in presenza di prestazione che diviene eccessivamente onerosa, concretandosi in uno squilibrio tra le prestazioni per fatto non imputabile al debitore, e tale eccessiva onerosità dipenda dal verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, è possibile risolvere il contratto e liberarsi dalle obbligazioni nel caso in cui la propria prestazione diventi impossibile. Sarà quindi necessario valutare se, per ogni singolo contratto, l’emergenza Coronavirus può determinare o meno una ipotesi di risoluzione, e in che termini è possibile evitare la risoluzione.
▪ Sospensioni e/o moratorie: è possibile valutare la sospensione dei rapporti in essere nonché la negoziazione di dilazioni di pagamenti.
(IV) Gestione dei contratti di locazione commerciale
A partire dall’emanazione del DPCM 11 marzo 2020, è stata prevista la sospensione di una considerevole parte delle attività commerciali e artigianali. Per le attività contemplate dalle misure restrittive, è necessario valutare le conseguenze legali dell’impossibilità di usufruire del bene oggetto di locazione, anche in termini di risoluzione o di sospensione delle obbligazioni contrattuali.
In tal senso ti supportiamo con il servizio di CHECK-UP del contratto di locazione, per verificarne la tenuta o gli eventuali rischi e/o opportunità , nonché per la formalizzazione di richieste di sospensione o riduzione del canone di locazione per tutta la durata dell’emergenza, ferme restando le norme in tema di credito di imposta già illustrate nella precedente newsletter.
(V) Gestione degli assegni bancari postdatati e in bianco
Come è noto, nonostante l’assegno sia un mezzo di pagamento e non un titolo di credito, è molto diffusa la prassi di emettere assegni postdatati o “in bianco”. L’emissione di un assegno postdatato, pur contraria alle norme di cui agli artt. 1 e 2 legge assegni, non costituisce illecito penale ma rappresenta una condotta sanzionabile sul piano amministrativo.
L’assegno bancario postdatato, ove portato all’incasso prima della data indicata sul titolo, non possiede la qualità di titolo esecutivo, che comunque resta subordinata alla regolarizzazione a livello fiscale.
Tuttavia, l’assegno postdatato non è viziato da nullitĂ di per sĂ©, ad essere invalido è solo il cd. patto di non presentazione: ciò vuol dire che il debitore si espone al rischio che il prenditore metta all’incasso un assegno postdatato prima della data indicata nel titolo, trovandosi così sprovvisto di tutela.Â
Diverso è il caso dell'assegno in bianco, che risulta essere radicalmente nullo, anche se mantiene valore di promessa di pagamento. Quindi potrà essere utilizzato in sede processuale a dimostrazione dell’esistenza del rapporto debitorio, ma non costituisce titolo esecutivo. Alla luce delle attuali circostanze relative all’emergenza sanitaria, assicuriamo un’assistenza completa anche per la predisposizione di istanze di moratoria o per verificare le condizioni per contestare la validità degli assegni emessi.
(VI) Adempimenti societari
▪ Proroga dei termini per approvazione bilancio. I termini per l’approvazione del bilancio al 31.12.2019 sono prorogati al 30 giugno 2020.
▪ Nelle S.p.a, S.r.l e S.a.p.a è possibile che in soci intervengono in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è necessario che il presidente, il segretario e il notaio, se richiesta la sua presenza, si trovino nello stesso luogo.
▪ Nelle S.r.l. è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ. e alle disposizioni statutarie.
(VII) Siamo in grado di assisterti anche a distanza
Le nostre sedi sono pienamente operative anche in questi giorni di emergenza, e siamo dotati di tutti gli strumenti tecnologici e di tutte le piattaforme per assisterti anche a distanza, organizzare conferenze video e audio, condividere e trasmettere documentazione di ogni genere.