La società semplice appare oggi come la soluzione fisiologica ed addirittura promossa dall’ordinamento per la gestione «statica» dei patrimoni, alternativa ad altre forme di detenzione della ricchezza (trust, comunione, società di capitali).
Principali vantaggi
- Maggiori vantaggi rispetto al regime della comunione legale: conservazione di un patrimonio anche mobiliare rispetto al regime della comunione (artt. 1100 c.c.), laddove in quest’ultima viene previsto il diritto di ciascun partecipante alla comunione di chiederne lo scioglimento entro dati limiti di tempo (artt. 713 c.c. e 1116 c.c.).
- Limitazione accesso alla «contitolarità» di soggetti terzi, estranei alla famiglia, sia sul piano della successione mortis causa (art. 2284 c.c.) che sul piano della circolazione «inter vivos» della quota (art. 2252 c.c.).
- Impignorabilità delle quote di società di persone: Ai sensi dell’articolo 2252 c.c., il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.
Pertanto, alla luce del sopra indicato articolo, in questo tipo di società, occorre il consenso di tutti i soci per la modifica dei patti sociali, per l’ introduzione di nuovi soci, sostituzione degli esistenti, sicché le quote delle società di persone non possono essere oggetto di esecuzione forzata durante la vita della società.
Secondo l’insegnamento della Corte di legittimità, infatti “l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società” (ex pluribus cfr. Cassazione 07.11.2002 n. 15605).
Il creditore particolare del socio potrà quindi solo compiere atti conservativi sulla quota in attesa della liquidazione della società. - Economicità, flessibilità e bassi costi operativi: è consentita una gestione collettiva dei beni conferiti senza i vincoli e gli adempimenti, ed in particolare:
- non vi sono obblighi di tenuta di scritture contabili, non è assoggettata ad IRAP, ai parametri, nonché alla disciplina delle società di comodo ed al fallimento, in quanto si tratta di società di mero godimento immobiliare.
- Redazione del rendiconto: ai sensi degli artt. 2261 e 2262, codice civile, è un vero e proprio bilancio, che, oltre ad assolvere la funzione di resa del conto da parte degli amministratori, consente la determinazione della situazione patrimoniale della società e dell’eventuale utile o perdita in maniera del tutto similare alla funzione assolta dal bilancio ex art. 2423,
- nella società semplice il diritto del singolo a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c. alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale a quella di bilancio redatto in osservanza dei principi civilistici.
- Vantaggi pianificazione successoria: la disciplina stabilisce l’obbligo di liquidazione della quota agli eredi ovvero lo scioglimento o la continuazione della società (articolo 2284 c.c.). Ma è possibile ai sensi dell’articolo 2284 c.c. inserire nel contratto sociale pattuizioni che deroghino al regime legale sopra delineato: ossia le citate clausole di “predisposizione successoria”, prevedendo un obbligo di liquidazione a carico della società. Il tutto da coordinare con le norme imperative relative al divieto di patti successori. In sostanza la società semplice immobiliare consente la trasmissione unitaria del patrimonio, evitandone il frazionamento proprio fra più eredi.
Vantaggi fiscali
- Utili sono tassati direttamente in capo ai
soci, in regime di trasparenza.
- Vendita di immobili detenuti dalla società
semplice da più di cinque anni o ricevuti per successione non crea plusvalenza.
- Riservatezza per quanto attiene la posizione
dei soci per patrimoni detenuti all’estero in quanto vi è l’obbligo di
compilazione del quadro RW è in capo alla società con conseguente riservatezza
della posizione dei soci.
- Inapplicabilità delle norme fiscali penalizzanti previste per le società
commerciali di mero godimento ovvero la disciplina delle società di comodo.
- Inoltre la società semplice non è soggetta alle verifiche tramite strumenti presuntivi per ricavi e volumi d’affari e non rientra nella previsione degli indici sintetici di affidabilità.