Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2023 della Legge di Bilancio per il 2024 (n. 213/2023), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, è stato introdotto a carico di tutte le imprese tenute all’iscrizione nel registro camerale, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (si veda art. 1, commi 101-111 – Misure in materia di rischi catastrofali della legge di Bilancio 2024).
Dunque, per effetto della disposizione normativa, entro il 31 dicembre 2024 è richiesto alle imprese di stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. [art. 1 co. 101]
Sono oggetto di copertura gli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3), ossia:
Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti le imprese qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c..
Sono state espressamente escluse dall’obbligo le imprese agricole, di cui all’art. 2135 del codice civile, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). [art. 1 co. 111]
Va precisato che l’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. [art. 1 co. 106]
La mancata stipula della copertura assicurativa sarà valutata ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. [art. 1 co. 102]
Si sottolinea che la disposizione prevede l’obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l’elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall’IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro. [art. 1 co. 107]
Con successivo decreto interministeriale potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, inclusa le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.